Autotutela e inoppugnabilità: nessun obbligo di riesame del diniego di condono (C.G.A.R.S. n. 312 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere l’annullamento in via di autotutela di un provvedimento già adottato. L’esercizio del relativo potere ha natura officiosa e ampiamente discrezionale nell’an, e la sollecitazione del privato non è idonea a generare un obbligo giuridico di provvedere. Il principio trova conferma nell’art. 21-nonies della l. 241/1990, che configura l’annullamento come mera possibilità, ed è coerente con l’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e con l’inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente contestati. La mancanza di sottoscrizione autografa non inficia la validità e gli effetti dell’atto amministrativo, quando l’omissione non pone in dubbio la riferibilità del provvedimento all’organo competente.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico. L’interessata aveva impugnato davanti al TAR Sicilia l’ordine di demolizione, il verbale di accertamento di inottemperanza, il diniego di sanatoria presentato ai sensi dell’art. 32 del d.-l. 269/2003 e i successivi dinieghi di riesame dell’istanza di condono. Con motivi aggiunti aveva contestato anche la reiezione dell’ulteriore richiesta di riesame e gli atti connessi.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso principale in parte irricevibile per tardività, in parte inammissibile e lo aveva respinto per il resto, con condanna alle spese. L’interessata ha proposto appello, deducendo la violazione del contraddittorio, l’illegittimità della declaratoria di tardività e l’errore sull’impugnativa dei dinieghi di riesame.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. L’attestazione della Segreteria del TAR dà atto che l’avviso di fissazione dell’udienza telematica è stato consegnato agli indirizzi PEC delle parti e che nessuna ha chiesto la trattazione orale. La censura sulla mancata conoscenza della trattazione non trova quindi fondamento.
Quanto alla tardività, la Corte rileva che il diniego di sanatoria era stato notificato al solo soggetto istante, ma il 10 luglio 2007 l’ordine di demolizione è stato notificato all’appellante, che non ha impugnato tempestivamente né l’ingiunzione né il diniego presupposto, ivi espressamente richiamato e identificato.
Sull’ordine di demolizione, la giurisprudenza costante afferma che la mancanza di sottoscrizione non è idonea a mettere in discussione validità ed effetti dell’atto, laddove non sia in dubbio la riferibilità all’organo competente (Cons. Stato, IV, n. 3112 del 2018; VI, n. 5766 del 2017; C.G.A., parere n. 902 del 2017). Nel caso concreto l’atto è redatto su carta intestata del Comune, munito di data e numero di protocollo e corredato di stampigliatura con l’indicazione del soggetto, della qualità e della fonte del potere esercitato.
Il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che non esiste obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela: il privato può avanzare mere sollecitazioni, prive di valore cogente (Cons. Stato, VI, n. 2564 del 2022; IV, n. 4405 del 2020; V, n. 6420 del 2019). Il Collegio aggiunge che il procedimento di condono era stato definito con il diniego n. 300 del 19 marzo 2007, anteriore sia alla richiesta sia al rilascio del nulla osta idrogeologico invocati dall’appellante.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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