Ottemperanza al giudicato e limiti del credito vantato dal docente (TAR Lombardia n. 4741 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che il creditore non può ottenere in questa sede il riconoscimento di voci non comprese nel giudicato, come gli interessi legali non oggetto di domanda nel giudizio di cognizione e non riconosciuti nella sentenza da ottemperare. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996 impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione esecutiva. Il commissario ad acta nominato in via anticipata assume le funzioni su istanza del creditore, decorso inutilmente il termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 233/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per tre anni scolastici, la somma complessiva di Euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa il perimetro del proprio potere. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio verifica quindi il presupposto temporale dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che accorda alle Amministrazioni statali un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione se antecedente, per il pagamento di Euro 1.500,00. Resta esclusa l’ulteriore somma richiesta a titolo di interessi legali dalla maturazione del credito al saldo: tali interessi non sono stati oggetto di domanda dinanzi al Tribunale di Monza e non sono stati riconosciuti nella sentenza da ottemperare.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso. L’inadempimento non contestato al momento del ricorso giustifica la condanna alle spese, liquidate in Euro 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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