Differimento dell’accesso per interpello dei controinteressati e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria n. 679 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione, ricevuta un’istanza di accesso documentale, comunica il differimento dell’ostensione al fine di interpellare i controinteressati ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 non integra un diniego di accesso, ma un preavviso di accoglimento. La durata del procedimento deve necessariamente commisurarsi al tempo occorrente per acquisire le osservazioni dei soggetti terzi. Sopravvenuta nelle more del giudizio la completa messa a disposizione della documentazione richiesta, il ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di visione ed estrazione di copia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione integrale delle spese, ove l’esito del giudizio si ricolleghi a un’attività amministrativa tempestiva e non a un’inottemperanza.
Il Fatto
Un avvocato, titolare di uno studio legale destinatario di avvisi di accertamento, agisce ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti con istanza di accesso documentale inoltrata via PEC il 6 maggio 2024. L’interesse riguarda i fascicoli istruttori relativi agli atti impositivi, con particolare riferimento ai processi verbali redatti in occasione dei contraddittori svoltisi con i clienti dello studio.
Il ricorrente rappresenta che la pretesa tributaria si fonda proprio sulle dichiarazioni rese da quei soggetti terzi, i cui verbali non sarebbero integralmente allegati agli atti. Con determinazione del 29 maggio 2024 l’amministrazione comunica il differimento dell’ostensione per interpellare i controinteressati, preannunciando una successiva comunicazione. Decorso il termine utile senza ricevere nulla, l’avvocato propone ricorso, notificato il 28 giugno 2024. Costituitasi, l’amministrazione riferisce di avere dato completa evasione all’istanza con comunicazione via PEC del 3 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che la questione non attiene più all’esistenza del diritto di accesso, ma alla sopravvenuta caducazione dell’interesse alla pronuncia. L’amministrazione ha messo a disposizione del richiedente tutta la documentazione richiesta: in parte con la determinazione del 29 maggio 2024, limitatamente a due controinteressati nel frattempo deceduti, in parte con la determinazione del 3 luglio 2024.
Nessuna contestazione è mossa in ordine alla completezza dell’ostensione. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evenienza che il giudice amministrativo rileva d’ufficio in presenza di una sopravvenienza satisfattiva.
Il passaggio più rilevante riguarda la qualificazione della determinazione del 29 maggio 2024. Il tribunale esclude che essa integrasse un diniego di accesso. Si trattava, invece, di una comunicazione di differimento e di un preavviso di accoglimento. La durata del procedimento doveva necessariamente tenere conto del tempo occorrente per interpellare i numerosi controinteressati, adempimento imposto dall’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.
A conforto di tale lettura il collegio osserva che analoga istanza formulata dallo studio legale era stata accolta. L’amministrazione, dunque, non ha opposto un rifiuto, ma ha soltanto scandito i tempi dell’ostensione in funzione dell’adempimento procedimentale.
Quanto alle spese, il tribunale rileva che l’esito del giudizio non è conseguenza di un’inerzia dell’amministrazione, ma dell’ordinato sviluppo del procedimento di accesso. Le spese di giudizio possono pertanto compensarsi integralmente tra le parti. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.