Inquinamento ambientale e prescrizione del credito di bonifica (Cass. civ. Sez. III n. 8826 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illecito ambientale, la cui natura è quella di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione del credito risarcitorio spettante al proprietario del sito inquinato — che lamenti, verso il responsabile dell’inquinamento, il danno consistito nella sopportazione delle spese di bonifica — decorre dal momento della prima manifestazione del danno. Tale momento si identifica con quello in cui il danneggiato abbia ricevuto l’ingiunzione a provvedere alla bonifica, atto che per sua stessa natura e per l’ambito degli accertamenti presupposti dà idoneo conto della sussistenza del danno e attiva l’onere e la facoltà di individuazione delle relative causali e dei relativi autori. Ne consegue che è errata la decorrenza della prescrizione dal momento in cui l’inquinamento è cessato, per effetto della completa bonifica del sito.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata nel tempo al soggetto che aveva svolto attività industriale su una vasta area contaminata, è stata convenuta in giudizio dalla proprietaria di una porzione di quell’area, che ha chiesto il ristoro dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza imposti dall’autorità amministrativa, quantificati in oltre 557.000 euro. La responsabilità dell’inquinamento della falda, secondo la domanda attorea, risalirebbe all’attività chimica esercitata sul sito.

Respinto il gravame in secondo grado, la società convenuta ha proposto ricorso per cassazione articolando tredici motivi, tra cui quello relativo al termine di decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio. La Corte d’appello milanese aveva infatti ritenuto che la prescrizione decorresse soltanto dal momento della cessazione dell’inquinamento, coincidente con la bonifica completata e certificata nel 2009.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie unicamente il decimo motivo, rigettando gli altri. Sul punto centrale, il Collegio muove dalla qualificazione dell’illecito ambientale come illecito istantaneo con effetti permanenti, secondo cui la condotta lesiva si esaurisce in un fatto che uno actu perficitur, a prescindere dalla diacronia degli effetti. Da tale premessa discende che, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento, il termine decorre dalla prima manifestazione del danno, purché obiettivamente percepibile dal danneggiato secondo l’ordinaria prudenza e diligenza.

Poiché il danno dedotto consiste nell’essere stata la proprietaria chiamata a svolgere l’attività di bonifica e a sopportarne i costi, la sua prima manifestazione si identifica con l’ingiunzione rivolta alla stessa dal competente Comune. È la stessa natura dell’atto — e l’ambito degli accertamenti che vi sono presupposti — a dare idoneo conto della sussistenza del danno e ad attivare l’onere e la facoltà di individuazione delle relative causali e dei relativi autori. Su tale data la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’idoneità di tutti gli atti interruttivi invocati, secondo l’art. 2943 cod. civ., e non soltanto della sola istanza di mediazione richiamata esemplificativamente.

La Corte corregge altresì, a norma dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., la motivazione sul nono motivo: l’obbligo di ripristino di siti inquinati era operante già prima della legislazione specifica in materia, se non altro ai sensi degli artt. 2043 e 2058 cod. civ., applicabili ai fatti pregressi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, non destinato a trovare applicazione ratione temporis nella fattispecie.

Quanto agli altri motivi, la Corte ne dichiara l’infondatezza o l’inammissibilità: il giudicato amministrativo esterno può avere nel successivo giudizio efficacia di prova documentale liberamente valutabile; l’identificazione del responsabile dell’inquinamento ricade nel giudizio di fatto del giudice; la chiamata in causa di un terzo involge valutazioni rimesse alla discrezionalità del giudice di primo grado, trattandosi di laudatio auctoris e non di integrazione del contraddittorio. Il ricorso è quindi accolto solo sul decimo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Nota della Redazione

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