Notifica ricorso a mezzo posta: mancato deposito dell’avviso di ricevimento e inammissibilità (Cass. civ. Sez. II n. 1446 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova del perfezionamento del procedimento notificatorio del ricorso per cassazione è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della verifica dell’instaurazione del contraddittorio. L’avviso di ricevimento può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma, in caso di mancata produzione e in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso è inammissibile. Non è consentita la concessione di un termine per il deposito, né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione. Il difensore del ricorrente presente in udienza può chiedere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell’avviso.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un immobile commerciale inserito in un complesso condominiale, agisce davanti al Tribunale per ottenere l’annullamento di una delibera assembleare e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti conseguenziali, tra cui la nomina dell’amministratore. Il giudice di prime cure rigetta la domanda.
La Corte di appello accoglie parzialmente il gravame e annulla la delibera limitatamente al punto concernente la nomina dell’amministratore, rilevando la violazione dell’art. 1129, comma 13, cod. civ., poiché l’amministratore nominato era stato in precedenza revocato giudizialmente. Il condominio propone ricorso per cassazione; la società intimata non svolge difese.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e ciò la dispensa dall’esame dell’unico motivo. La ragione è processuale e assorbente: il ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 627 del 2008. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, contenente la copia del ricorso spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., ovvero della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario del compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’instaurazione del contraddittorio.
Da ciò deriva che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione, ma prima che abbia inizio la relazione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ..
In caso di mancata produzione dell’avviso e in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso è inammissibile: non è consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. Il difensore del ricorrente presente in udienza può domandare la rimessione in termini ex art. 184-bis cod. proc. civ., offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato per richiedere all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso, secondo l’art. 6, primo comma, legge n. 890 del 1982.
Nel caso concreto il condominio non ha prodotto l’avviso e non è comparso all’udienza pubblica. In atti risulta una dichiarazione proveniente dalla società intimata, che comunica la mancata notifica del ricorso al proprio difensore, e la cancelleria ha attestato l’assenza in atti dell’avviso di ricevimento. Il ricorso è pertanto inammissibile. La Corte non provvede sulle spese e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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