Responsabilità ex art. 2051 c.c. e onere di allegazione del custode (Cass. civ. Sez. III n. 4686 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danneggiato che agisce per la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. deve allegare e provare gli elementi dai quali desumere il titolo della custodia in capo al convenuto. La responsabilità oggettiva del custode non esonera l’attore dall’onere di individuare il bene, la sua appartenenza e il rapporto di custodia. Il ricorso per cassazione che si limiti a dare per pacifica la natura comunale del bene, senza indicare gli atti dai quali tale qualificazione dovrebbe desumersi, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il vizio di motivazione e la mancata ammissione di consulenza tecnica restano assorbiti quando il difetto di prova sull’an debeatur non consente l’accoglimento della domanda.

Il Fatto

La titolare di un’impresa dedita alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande conveniva in giudizio il Comune, quale ente gestore di un canale inserito nel sistema fognario comunale e adiacente alla proprietà, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per le esalazioni di odori nauseabondi provenienti dal canale. Tali esalazioni, percepite anche all’interno del locale, avevano determinato l’allontanamento della clientela e una crisi economica dell’azienda.

Nel corso del giudizio l’esercizio commerciale veniva trasferito a una società, che proseguiva il giudizio. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provato il nesso di causalità tra la posizione del canale e i danni lamentati. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente articola un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. e dell’art. 111 Cost., nonché un preteso vizio motivazionale sulla lettura della consulenza tecnica e sull’accertamento compiuto dall’ARPA. Sostiene che, ricondotta la fattispecie alla responsabilità da cose in custodia, sarebbe sufficiente provare il nesso causale tra la cosa e il danno, senza che rilevi la condotta del custode.

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Sotto il primo, richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, con l’indicazione degli atti dai quali risultino la causa petendi e il petitum e degli argomenti dei giudici dei gradi precedenti. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. non è adempiuto quando i motivi si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, risultanze istruttorie e frammenti di motivazione, devolvendo alla Corte un’attività di estrapolazione riservata alla parte. Tale evenienza si verifica nel caso concreto, come si desume dalla stessa rubrica del motivo.

Sotto il secondo profilo, la ricorrente dà per pacifica la natura comunale del canale, senza precisare su quali elementi tale qualificazione avrebbe dovuto fondarsi. Il ricorso difetta radicalmente di autosufficienza sugli elementi a tal fine prodotti o richiesti, tanto più necessari a fronte dell’univoca conclusione del giudice di merito, che aveva riconosciuto trattarsi di un canale naturale e di altro in cui recapitano scarichi privati, non inseriti nel sistema fognario comunale. Tale conclusione legittimava l’esclusione della custodia del Comune sul bene e, quindi, della sua responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Il difetto di prova sull’an debeatur comporta, infine, l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure sul quantum, relative alla mancata ammissione della consulenza tecnica contabile e delle altre istanze istruttorie. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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