Notificazione PEC della sentenza e attestazione di conformità nel ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 34959 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per dare la prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile ai fini della verifica di tempestività del ricorso per cassazione e sottratta alla disponibilità delle parti per l’interesse pubblicistico alla verifica dell’eventuale passaggio in giudicato, ove il processo telematico risulti già attuato anche nel giudizio di legittimità, il ricorrente deve produrre in formato digitale il messaggio originale di notificazione pervenutogli. Ove abbia depositato nel fascicolo telematico la sola immagine del messaggio e della relata, deve munirla di attestazione di conformità ai sensi degli artt. 196-novies disp. att. cod. proc. civ., 16-decies e 16-undecies l. n. 221/2012. In difetto, il documento è inutilizzabile ai fini del controllo e il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il controricorrente per l’introduzione del giudizio di merito conseguente alla fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione promossa avverso il rilascio forzoso di un immobile ad uso commerciale. Il titolo esecutivo era la convalida di sfratto per morosità, rilasciata in favore del custode giudiziario di una procedura di esecuzione immobiliare.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali; la Corte d’appello di Perugia aveva respinto il gravame con sentenza depositata il 30 agosto 2023. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistito dal controricorrente con controricorso e memorie illustrative.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione della prova della notificazione della sentenza impugnata, dichiarata dal ricorrente stesso. Da tale notificazione dipende la verifica della tempestività del ricorso ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ.: la prova va cercata nella copia autentica della sentenza munita della relazione di notificazione, entrambe oggetto di attestazione, da depositare entro il termine fissato per il ricorso dall’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità.

Il Collegio chiarisce che la relata è sufficiente quando si trovi materialmente tra gli allegati al ricorso, nel fascicolo d’ufficio o tra i documenti del controricorrente, richiamando Cass. Sez. Un. n. 10648 del 2017. L’improcedibilità è inoltre evitata quando tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso non decorra un termine compatibile con quello dell’art. 327 cod. proc. civ. Nel caso concreto, però, la sentenza risulta depositata il 30 agosto 2023 e il ricorso notificato il 4 novembre 2023.

È irrilevante che la controparte abbia dato atto della notifica del 7 settembre 2023, non avendo versato la relativa prova e non essendone onerata: si tratta di un controllo posto a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del giudicato formale, materia sottratta alla disponibilità delle parti, come affermato da Cass. n. 19654 del 2004 e Cass. n. 17450 del 2017.

Declinando l’esigenza nella notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la Corte osserva che al destinatario perviene il messaggio PEC con gli allegati digitali, ma non le ricevute rilasciate dai gestori, previste per il solo mittente. La prova della tempestività non può quindi avvenire mediante le ricevute, ma tramite il messaggio originale di PEC ricevuto e la relazione di notificazione redatta dall’avvocato mittente a norma dell’art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994.

Poiché il processo telematico era già attuato anche nel giudizio di cassazione, la parte avrebbe dovuto produrre in formato digitale il messaggio originale di notificazione; avendo depositato la sola immagine di esso e della relata, doveva munirli di attestazione di conformità, al pari degli altri documenti non nativi digitali. In difetto di attestazione la copia non è conforme e non consente il controllo demandato al giudice. Ne consegue l’inutilizzabilità del documento e l’improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite e sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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