Riconoscimento del titolo estero di sostegno e valutazione comparativa del Ministero (Cons. Stato n. 7263 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel riconoscimento di un titolo formativo estero di specializzazione sul sostegno, l’amministrazione non è tenuta a un giudizio di identità con il titolo nazionale, ma deve svolgere una comparazione sostanziale tra i percorsi formativi. Qualora da tale confronto emergano differenze incolmabili, il diniego di riconoscimento è legittimo e non sussistono i presupposti per disporre misure compensative. Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non è necessario quando l’esito del procedimento è vincolato, perché l’apporto del privato non potrebbe mutarlo. Resta fermo l’obbligo di valutare la domanda nel suo contenuto sostanziale, anche in forza dei principi degli artt. 45 e 49 TFUE.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Romania, rilasciato da un’università nell’ambito di un programma postuniversitario di formazione continua, quale titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno in Italia, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Il Ministero rigettava l’istanza per la non validità dell’attestato quale titolo abilitante in Romania e per l’esito della comparazione con il percorso italiano, segnato da una incolmabile differenza. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ravvisando un difetto di contraddittorio procedimentale e un’istruttoria carente. Il Ministero appellava e il Consiglio di Stato sospendeva in via cautelare gli effetti della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di genericità dell’appello e ricostruisce la vicenda procedimentale. Il Ministero ha fondato il diniego su due autonome ragioni: l’assenza di un titolo abilitante rilasciato dall’autorità rumena e la valutazione comparativa dei percorsi. Sul primo profilo richiama l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249/2010, che esclude effetti abilitanti in Italia dalla sola frequenza del corso di specializzazione, e la Cons. Stato Sez. VII n. 5066 del 2024.
Il nucleo argomentativo riguarda la comparazione. Il Ministero ha confrontato il percorso italiano previsto dal D.M. 30 settembre 2011 con quello rumeno, rilevando che il titolo estero è unico per tutti gli ordini e gradi di scuola, privo di specificità didattica e non riconducibile alle discipline dell’allegato B. Ha inoltre escluso la presenza di laboratori differenziati, di tirocinio documentato e di esame finale nazionale. Tali rilievi non sono stati smentiti dal TAR né in appello.
La Corte chiarisce la portata dell’Adunanza plenaria n. 19 del 2022: essa non impone un riconoscimento acritico dei titoli esteri, ma richiede di valutare le domande secondo le disposizioni generali del TFUE. Richiama poi la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-166/20; C-298/14; C-422/09): se l’esame comparativo evidenzia differenze sostanziali, le autorità possono fissare misure di compensazione, ma nel caso concreto l’equipollenza è esclusa in radice.
Quanto al preavviso di diniego, il Collegio ritiene che la sua omissione non avrebbe mutato l’esito. L’atto è vincolato e l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Infine, la Corte esclude la sospensione per il rinvio pregiudiziale pendente davanti alla CGUE: la questione ivi rimessa è irrilevante, poiché la comparazione in concreto impedisce comunque il riconoscimento.
L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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