Nuova apertura e distanziometro per l’ampliamento dell’offerta di gioco (TAR Campania n. 5394 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rilasciare una licenza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse in locali ove già si esercita l’attività di videolotteria ex art. 110, comma 6 lett. b), del TULPS integra una nuova apertura ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. i), della L. Reg. Campania n. 2/2020 ed è soggetta al limite distanziometrico di 250 metri dai luoghi sensibili previsto dall’art. 13 della medesima legge regionale. Il regime transitorio di deroga non si estende alle attività oggetto di autorizzazione successiva all’entrata in vigore della legge regionale, non rilevando la precedente destinazione del locale ad attività di gioco già autorizzata. La lettura restrittiva è coerente con la tutela della salute e con il bilanciamento con l’art. 41 Cost., che non risulta compresso.
Il Fatto
Il titolare di un esercizio commerciale in Napoli, già munito di autorizzazione per l’esercizio di videolotteria ex art. 110, comma 6 lett. b), del TULPS, chiede alla Questura il rilascio della licenza ex art. 88 del R.D. n. 773/1931 per la raccolta di scommesse presso i medesimi locali, siti a distanza inferiore ai 250 metri da luoghi sensibili.
La Questura, dopo preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, nega l’autorizzazione qualificando l’iniziativa come nuova apertura, con conseguente applicazione del limite distanziometrico. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e prospetta l’illegittimità costituzionale delle norme regionali per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania muove dalla qualificazione della fattispecie. La controversia riguarda un ampliamento dell’offerta commerciale mediante affiancamento alla videolotteria della raccolta di scommesse. Se tale iniziativa rientra nella nozione di nuova apertura, si applica il limite di 250 metri e la richiesta non è assentibile nel caso concreto.
Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1 lett. i), della L. Reg. n. 2/2020, che definisce nuova apertura l’avvio con rilascio di una prima autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS in locali precedentemente destinati ad attività prevalenti diverse da quelle disciplinate dalla legge regionale, e l’art. 13, comma 2, che esclude l’applicazione delle disposizioni sulla localizzazione alle sole attività già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Il Tribunale ritiene di aderire alla soluzione più rigorosa seguita dall’amministrazione. L’art. 13 prevede una sola eccezione alla disciplina del distanziometro, costituita dalle attività già autorizzate: per le nuove attività da autorizzare il limite trova piena attuazione. L’ermeneutica opposta attribuirebbe un vantaggio all’operatore che, sfruttando la pregressa destinazione dei locali, si sottrarrebbe al limite anche a distanza di tempo e in caso di inutilizzo, incrementando il rischio del disturbo da gioco d’azzardo.
Il Collegio conferma l’inquadramento della materia nella tutela della salute, richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 2592/2021, n. 6714/2018, n. 5327/2016, n. 3628/2024) e costituzionale (Corte cost. n. 27/2019, n. 300/2011, n. 108/2017). Il bilanciamento con l’art. 41 Cost. è coerente con la ratio della disciplina: la libertà di iniziativa economica resta subordinata al diritto alla salute ex art. 32 Cost. (TAR Campania n. 2347/2017).
Ne deriva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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