Obblighi di istruttoria dell’INPS sulla domanda di pensione estera e soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 74 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero, l’istituzione di contatto presso cui è presentata la domanda è tenuta, ai sensi dell’art. 47 del reg. CE n. 987/2009, a istruire la domanda e a trasmetterla senza indugio alle istituzioni interessate, promuovendo lo scambio di dati e documenti necessari all’istruttoria simultanea. L’inerzia dell’ente previdenziale integra una condotta omissiva lesiva dell’interesse del richiedente. Qualora l’amministrazione adempia solo dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condanna l’ente al pagamento delle spese di lite. La tardività dell’adempimento, valutata alla stregua della sequenza domanda-diffida-ricorso, fonda la soccombenza anche in assenza di una pronuncia di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato in data 1° febbraio 2022, tramite patronato, domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero (Germania), in relazione all’attività di lavoro dipendente svolta in Germania dal 1979 al 1982, potendo far valere una contribuzione complessiva di dieci anni e otto giorni.
L’istituzione previdenziale tedesca segnalava di non aver ancora ricevuto la domanda e invitava a sollecitarne l’inoltro. La diffida a provvedere, inviata all’INPS nel maggio 2023, restava senza riscontro. La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo accertarsi l’illegittimità della condotta dell’Istituto e condannarlo a provvedere all’istruzione della domanda secondo i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. L’INPS si costituiva deducendo che solo nel marzo 2024 l’ufficio competente aveva inoltrato allo Stato tedesco la documentazione necessaria.
La Motivazione della Corte
Dopo l’udienza dell’aprile 2024, con ordinanza n. 7/2024 il giudice concedeva termini per il deposito della documentazione comprovante l’effettiva cessazione della materia del contendere. L’INPS comunicava di aver istruito la domanda, inviando nel gennaio 2024 il modello P2000 e nel marzo 2024 il modello P5000. La difesa della ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e distrazione a favore del difensore.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’effettiva cessazione della materia del contendere. La decisione si concentra pertanto sul regime delle spese, valutato alla luce degli obblighi posti a carico dell’istituzione di contatto.
Richiamato l’art. 45 del reg. CE n. 987/2009, secondo cui il richiedente presenta la domanda all’istituzione del luogo di residenza o a quella dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, la Corte evidenzia che il successivo art. 47 impone all’istituzione di contatto di istruire la domanda, promuovere lo scambio di dati, trasmettere senza indugio le domande alle istituzioni interessate, comunicare i periodi assicurativi maturati e indicare i documenti da trasmettere successivamente.
Da tale normativa discendevano in capo all’INPS precisi obblighi, adempiuti solo dopo il deposito del ricorso. L’ente ha dato corso al collegamento estero nel gennaio 2024, a circa due anni dalla domanda, e dopo la notifica del ricorso, intervenuta nel dicembre 2023 e preceduta dalla diffida. Su queste premesse la Corte ha applicato il principio di soccombenza virtuale, condannando l’Istituto al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore.
Nota della Redazione
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