Estinzione anticipata credito e rimborso costi up front col costo ammortizzato (ABF Collegio di Milano n. 1986 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito comprensivo di tutti gli oneri posti a suo carico, inclusi i costi up front, con la sola esclusione delle imposte. Il principio vale anche per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, in forza della giurisprudenza europea e costituzionale e dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023. La quantificazione del rimborso segue il criterio del costo ammortizzato, e non il criterio lineare del pro rata temporis. La richiesta di rimborso di somme non provate è respinta per difetto di onere della prova. Le spese di assistenza legale sono riconoscibili solo in presenza di una condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario, ovvero di particolare complessità della materia.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per un importo lordo di € 17.760,00, da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 148,00. Ha estinto anticipatamente il finanziamento dopo il pagamento di 49 rate, maturando il diritto alla restituzione degli oneri non goduti. A fronte del reclamo, l’intermediario ha opposto un diniego. Il ricorrente ha chiesto la condanna alla restituzione di € 1.132,10, oltre spese di procedura, interessi legali e spese legali quantificate in € 200,00.

L’intermediario, costituito, ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della CGUE su un rinvio pregiudiziale del Giudice di Pace di Palermo in merito all’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto di aver già rimborsato gli interessi non maturati per € 1.631,26 e ha contestato la rimborsabilità dei costi up front, oltre alla richiesta di spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di sospensione. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE produce un effetto sospensivo obbligatorio solo per il giudizio dinanzi al giudice a quo. Nessun obbligo analogo grava su altri organi o su un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF prevedono la sospensione solo in ipotesi tassative, tra cui non rientra quella in esame.

Nel merito, la controversia riguarda il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito. Il contratto è stato stipulato il 31 gennaio 2020, prima dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB. La disciplina applicabile ratione temporis si ricava dai principi della sentenza CGUE C-383/18 (Lexitor), della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 e dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito in L. n. 136/2023. Tale quadro ha consolidato il diritto alla riduzione di tutti i costi, senza distinzione tra costi recurring e costi up front, salvo le imposte.

Il contratto prevedeva, oltre agli interessi, “Spese d’istruttoria” per € 400,00 e “Costi di intermediazione” per € 1.000,00. Tali oneri sono qualificati come up front, perché remunerano attività esaurite nella fase prodromica alla stipulazione. L’intermediario ha rimborsato solo gli interessi non maturati, omettendo la quota parte dei costi up front.

Per la quantificazione, in assenza di diversa pattuizione, il Collegio applica il criterio del costo ammortizzato (c.d. curva degli interessi), indicato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e fatto salvo dalla Corte Costituzionale. Ne deriva un importo rimborsabile di € 725,00. La pretesa del ricorrente, calcolata col criterio lineare su tutte le voci, non è integralmente accolta. È respinta la domanda generica di restituzione di quote versate dopo l’estinzione, priva di prova. Non è accolta la richiesta di spese legali, mancando una condotta gravemente scorretta o la particolare complessità della materia, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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