Nessun obbligo di erogare il credito e insussistenza dell’affidamento qualificato nelle trattative (ABF Collegio di Bari n. 1394 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non esiste un obbligo generale della banca di concedere credito: la valutazione del merito creditizio resta prerogativa dell’intermediario e non è sindacabile né coercibile dall’Arbitro. L’esercizio di tale discrezionalità non è però libero da vincoli, perché deve svolgersi nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e del dovere di chiarire al cliente le ragioni del diniego. La responsabilità precontrattuale dell’istituto è configurabile solo se tra le parti penda una trattativa giunta a uno stadio idoneo a far sorgere nel richiedente un legittimo affidamento sulla conclusione del contratto, se la banca la interrompa senza giustificato motivo e se non sussistano fatti idonei a escludere quell’affidamento, secondo i criteri indicati da Cass. civ. n. 7545/2016.
Il Fatto
La ricorrente, una società, si era rivolta alla banca resistente per ottenere un finanziamento chirografario di € 60.000,00, da restituire in 84 mensilità, destinato a fronteggiare difficoltà di liquidità insorte dopo la ristrutturazione di un capannone strumentale. L’operazione rientrava tra quelle ammesse alla garanzia del Fondo pubblico ex legge n. 662/1996. Una cooperativa di garanzia, in forza di una convenzione con la banca, deliberava la garanzia; con missiva del 16 aprile 2024 la banca dava atto della delibera di concessione, precisando che l’esecutività era subordinata alla garanzia della cooperativa e alla controgaranzia del Fondo PMI.
La società lamentava la mancata erogazione nonostante l’integrarsi delle condizioni e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato forfettariamente in € 200.000,00. La banca replicava che la missiva era indirizzata alla sola cooperativa e che il diniego dipendeva da una segnalazione in CAI per un assegno emesso senza provvista, divulgata il 7 maggio 2024 ed emersa il 9 maggio 2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal consolidato indirizzo, richiamando il Collegio di Coordinamento n. 6182/2013, secondo cui l’intermediario non è tenuto a concedere il credito e l’Arbitro non può sostituirsi alla banca imponendo l’erogazione. La discrezionalità nella valutazione del merito creditizio non esclude tuttavia la possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., perché l’istituto deve comunque comportarsi secondo correttezza e buona fede e fornire chiarimenti sul diniego.
Il Collegio richiama quindi le quattro condizioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e recepite dall’ABF: pendenza di trattative; raggiungimento di uno stadio idoneo a fondare il legittimo affidamento; ingiustificata interruzione delle trattative; insussistenza di fatti idonei a escludere l’affidamento. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono.
La missiva del 16 aprile 2024, contenente il riferimento all’esecutività condizionata della delibera, era indirizzata alla cooperativa di garanzia e non alla ricorrente. Quanto alla Centrale Rischi, la visura aggiornata a settembre 2024 mostrava, da aprile a luglio 2024, un accordato di € 60.000,00 con accordato operativo e utilizzato pari a zero: secondo la Circolare n. 139/1991, l’accordato indica il credito deliberato, mentre l’assenza di accordato operativo e di utilizzato evidenzia la mancata efficacia del finanziamento. La segnalazione in Centrale Rischi costituiva, del resto, adempimento imposto all’intermediario.
Il Collegio valorizza inoltre un dato di fatto: la società ha ottenuto il finanziamento da altro intermediario il 30 luglio 2024, stessa data in cui la resistente comunicava la rivalutazione delle proprie determinazioni e si rendeva disponibile a istruire una nuova pratica. Ciò conferma che le trattative non erano arrivate a uno stadio tale da ingenerare un affidamento qualificato e fa venir meno la configurabilità di un pregiudizio risarcibile.
Quanto alla segnalazione in CAI, la banca ne ha tenuto conto nell’ambito della propria autonoma valutazione del merito creditizio; l’eventuale erroneità della segnalazione e la sua successiva cancellazione attengono all’operato di un diverso intermediario e non sono imputabili alla resistente. Il Collegio non ravvisa quindi profili di illegittimità e rigetta il ricorso, assorbendo la domanda risarcitoria, peraltro carente di adeguato supporto probatorio quanto all’an e al quantum del pregiudizio lamentato.
Nota della Redazione
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