Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up-front e recurring criteri ABF (ABF Collegio di Roma n. 152 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione il 15.06.2020, estinguendolo anticipatamente nell’agosto 2024, in corrispondenza della rata n. 49 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si era rivolto all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti, per complessivi € 548,51, oltre interessi e spese legali. L’intermediario, costituitosi, aveva sostenuto di aver già rimborsato quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la controversia nel diritto al rimborso previsto dall’art. 125-sexies t.u.b., disposizione che ha attuato nel diritto interno l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. Ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Ha poi dato conto della riformulazione dell’art. 125-sexies a opera del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.

Il passaggio decisivo riguarda la disciplina intertemporale. Poiché il contratto era stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, il Collegio ha ritenuto applicabile, in virtù dell’art. 27, comma 1, del d.l. n. 104/2023, il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Ha ribadito il limite espresso della norma: le imposte non sono comunque soggette a riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio ha confermato l’insegnamento del Collegio di Coordinamento: le parti possono declinare il rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio sia comprensibile e proporzionato. In assenza di clausola, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., adottando il criterio del costo ammortizzato. Il Collegio ha inoltre preso atto del mutamento del proprio precedente orientamento, uniformandosi alle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, e ha precisato che il compenso per intermediazione creditizia resta assoggettato alla riduzione equitativa anche in presenza di fattura.

Applicando il criterio contrattuale, il Collegio ha calcolato un rimborso ancora dovuto di € 99,24, arrotondato a € 99,00, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente, che aveva quantificato gli oneri secondo il criterio lineare. Ha respinto la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la decisione n. 11244/16 del Collegio di Roma, e ha riconosciuto gli interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al rimborso del contributo versato per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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