Obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di revisione della pianificazione farmaceutica (TAR Marche n. 64 del 20.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una sede farmaceutica nel territorio comunale vanta un interesse legittimo, qualificato e differenziato, all’esercizio del potere di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico e all’adozione dei provvedimenti di trasferimento della farmacia. Sussiste pertanto l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza di revisione della pianificazione e di decentramento. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio incontra tuttavia il limite della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione: il giudice non può sostituirsi ad essa nel definire il contenuto del provvedimento, restando impregiudicata l’impugnazione dell’atto adottato. La competenza in materia di assetto distributivo delle farmacie spetta ai Comuni; alla Regione non compete un autonomo potere di verifica o controllo sull’obbligo comunale di revisione.
Il Fatto
Con istanza del 15 gennaio 2022, reiterata con successivi solleciti, il titolare della sede farmaceutica n. 5 chiedeva al Comune di Urbino, alla Regione Marche, all’ASUR e all’Ordine dei farmacisti di procedere alla revisione della pianificazione territoriale delle farmacie, all’ampliamento dell’area di competenza della propria sede, al decentramento della stessa e a una nuova determinazione delle circoscrizioni. L’istanza era motivata dall’assetto risalente della pianificazione, dal mutato quadro demografico e dalle difficoltà gestionali della farmacia rurale.
Nessuna delle Amministrazioni riscontrava le richieste. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio. Si costituiva solo la Regione Marche, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di un proprio autonomo potere di controllo e per carenza di interesse, avendo la revisione natura di atto generale di pianificazione non coercibile con il rito del silenzio. Un’istruttoria disposta dal TAR nei confronti del Comune restava inadempiuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della posizione soggettiva. Il titolare di una sede farmaceutica non è portatore di un interesse semplice o di fatto, ma di un vero interesse legittimo, giuridicamente qualificato e differenziato, rispetto all’esercizio dei poteri comunali in materia di apertura, esercizio e trasferimento delle farmacie.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 475 del 1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012. L’art. 2 attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico: il Comune, sentiti l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale, individua le zone di collocazione delle nuove farmacie, tenendo conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio nelle aree scarsamente abitate. La giurisprudenza, richiamata dal TAR, chiarisce che, pur non essendo più previsto un atto tipico denominato pianta organica, resta affidata al Comune la formazione dello strumento pianificatorio e la competenza sul trasferimento della farmacia, subordinato alla sola condizione della distanza dagli altri esercizi.
Il Collegio ripartisce quindi le competenze: la decisione sull’istituzione e sull’assetto distributivo delle farmacie spetta ai Comuni ex art. 11 del D.L. n. 1/2012; alle Regioni spetta la gestione del concorso per l’assegnazione delle sedi e il potere sostitutivo nei soli casi espressamente previsti. Ne deriva l’insussistenza di un autonomo potere regionale di verifica e controllo sull’obbligo comunale di revisione, con richiamo a Cons. Stato n. 7998 del 2020, che rimarca la natura ampiamente discrezionale delle valutazioni demandate ai Comuni e la loro sindacabilità solo in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere.
Accertato l’obbligo di provvedere, il TAR ne delimita l’ampiezza. L’accoglimento riguarda esclusivamente l’adozione di un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. Non può invece accogliersi la domanda volta a ottenere una decisione nel senso suggerito dall’istante, poiché ciò presupporrebbe valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, sottratte al sindacato sostitutivo del giudice.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con salvezza del potere discrezionale dell’Ente locale sul contenuto del provvedimento. Le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
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