Obbligo motivazionale e fatti impeditivi nella sanatoria edilizia (Cons. Stato n. 4673 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’amministrazione non è tenuta a rappresentare l’assenza di fatti impeditivi all’adozione del provvedimento, dovendo indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. I fatti impeditivi, quali l’esistenza di titoli legittimanti l’edificazione, costituiscono ragioni di illegittimità dell’atto da dedurre a cura del ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. quali fatti principali fondanti l’azione di annullamento. L’amministrazione può contrastare in sede giurisdizionale l’allegazione del fatto impeditivo senza con ciò integrare la motivazione dell’atto, che resta fondata sul presupposto positivamente riscontrato. La CILA non è idonea a legittimare opere che, per consistenza e destinazione, integrino un nuovo vano abitativo soggetto alle regole su distanze e vedute.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per opere eseguite su una villetta: la chiusura perimetrale di una preesistente tettoia e la formazione di un locale d’abitazione accorpato all’unità residenziale. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando il contrasto con la distanza dal confine sud prescritta dall’art. 86.1 del regolamento edilizio e con la disciplina codicistica delle vedute sul fondo finitimo a nord, mancando l’assenso delle proprietà confinanti. Ha quindi ingiunto la demolizione del manufatto abusivo.
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. L’appellante ha contestato la qualificazione delle opere, la rilevanza della CILA del 7 agosto 2018 e la ritenuta inidoneità dell’accordo con il confinante, dolendosi anche della condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello su tutti i motivi. Sul primo, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’obbligo motivazionale è adempiuto con l’indicazione del fatto costitutivo della decisione: eventuali fatti impeditivi, come l’esistenza di titoli legittimanti o l’epoca delle opere, configurano ragioni di illegittimità da provare a cura del ricorrente. Ne deriva che l’amministrazione, negando in giudizio la sussistenza del fatto impeditivo allegato, non integra la motivazione dell’atto ma contrasta l’iniziativa processuale, ritenuta infondata perché incentrata su fatti inconferenti o inesistenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 7899/2022; sez. II, n. 3129/2026; sez. VI, n. 2441/2022).
Nel merito, la Corte rileva che la CILA del 2018 ha riguardato soltanto una tamponatura con vano tecnico al confine nord e una parete laterale non a tutta altezza al confine sud. A tale situazione è irriducibile la consistenza riscontrata nel sopralluogo della Polizia locale, che descrive una struttura chiusa, adibita ad ufficio, con angolo cottura e piccolo bagno, rialzata dal giardino con tre gradini. La posa degli infissi ha dunque completato la definizione di un vano abitativo privo di riscontro legittimante in un titolo edilizio o in una comunicazione di inizio lavori di edilizia libera certificata.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che il TAR non ha anticipato alcun potere amministrativo, essendosi pronunciato sulla insussistenza del fatto impeditivo allegato. L’art. 87 del regolamento edilizio richiede l’edificazione in corrispondenza della linea di confine, mentre l’accordo prodotto attesta una distanza di circa un metro; esso è inoltre successivo all’inizio dei lavori e non registrato né trascritto, come prescritto dall’art. 86 del regolamento edilizio. L’assunto secondo cui le pareti originarie sarebbero state sul confine resta sfornito di prova documentale, smentito dalle planimetrie in atti.
Infine, la condanna alle spese di primo grado è giustificata dalla soccombenza. La compensazione costituisce evento eccezionale e il giudice non era tenuto a motivarne l’esclusione. Nessun legittimo affidamento nella regolarità dell’opera poteva del resto ingenerarsi, non trovando il manufatto corrispondenza nella CILA.
Nota della Redazione
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