Ottemperanza al giudicato e accredito sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 3478 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c., che dopo le modifiche della legge Cartabia non è più necessaria. Non sussiste quindi alcun contrasto tra la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’attuale art. 475 c.p.c. Il termine decorre dalla notifica del titolo munito di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., nominando il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal giudice ordinario, con la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2332/2023, pubblicata il 09.08.2023, una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023.

La sentenza, rilasciata in copia conforme a valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è stata notificata al Ministero il 23.02.2024 e la cancelleria ha attestato il formarsi del giudicato in data 23.07.2024. Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non ha accreditato la somma complessiva di euro 3.500,00 e propone ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituisce con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il Tribunale chiarisce che tale disposizione richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente.

La Corte distingue questa nozione dalla spedizione in forma esecutiva, che in base all’art. 475 c.p.c. costituiva il requisito per portare a esecuzione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria secondo il rito civile. Dopo le modifiche della legge Cartabia la spedizione non è più necessaria. Da ciò il Collegio trae la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c.

Il termine di 120 giorni decorre dunque dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. A sostegno il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024. La procedibilità dell’azione è quindi affermata.

Nel merito il ricorso è fondato, poiché il titolo non è stato eseguito per la parte di interesse. Il Tribunale accoglie la domanda e adotta le misure previste dall’art. 114 cod. proc. amm. Dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore.

Il compenso del commissario non è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali. Quanto alle spese, l’inadempimento non era controverso al momento del ricorso: l’amministrazione è condannata alla rifusione, con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Tutte le 292 sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *