Condono con abuso diverso da quello dichiarato: annullamento e demolizione legittimi (Cons. Stato n. 768 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria è legittimamente annullato in autotutela quando l’intervento realizzato è riconducibile ad una tipologia di abuso diversa da quella dichiarata nella domanda di condono, perché l’infedele rappresentazione del presupposto integra una illegittimità sostanziale e non una mera irregolarità. Chi ha dichiarato un abuso diverso da quello effettivamente compiuto non matura alcun affidamento alla conservazione della costruzione, con la conseguenza che difetta in radice l’esigenza di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica con l’interesse privato. La sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 opera anche quando la comunicazione di avvio sia stata inviata ad un recapito errato, ove lo scopo partecipativo sia stato comunque raggiunto. L’ordinanza di demolizione costituisce espressione di attività vincolata e non è inficiata dalla violazione delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Il dante causa dell’appellante presentava nel dicembre 2004 domanda di permesso di costruire in sanatoria per un cambio di destinazione d’uso eseguito su un’unità immobiliare ricavata da un fabbricato rurale. Il Comune rilasciava il titolo nel giugno 2006, qualificando l’abuso come ristrutturazione edilizia ai sensi della tipologia 3 dell’allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003.

Accertamenti successivi evidenziavano una totale trasformazione dell’immobile, con volumi e superfici non computati nel titolo originario e un frazionamento che portava a nove unità catastalmente classificate come villini: intervento riconducibile alla diversa tipologia 1. Il Comune annullava in autotutela il permesso in sanatoria e l’agibilità e, respinta l’istanza di riesame, ingiungeva la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Lazio respingeva le impugnazioni; l’erede dell’originario ricorrente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge tutti i motivi. Quanto alla partecipazione procedimentale, la comunicazione inviata al tecnico di fiducia e ad un recapito non riferibile all’interessato non ha comunque impedito la presentazione dell’istanza di riesame: lo scopo della comunicazione è stato raggiunto e ogni eventuale invalidità è sanata, in applicazione della regola generale sulle notificazioni di cui all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

La Corte conferma l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La norma postula l’assenza di alternative in fatto e pone la relativa prova a carico dell’amministrazione, ma questa prova può ricavarsi dalla mancata prospettazione di possibili alternative da parte del privato e dall’assenza di elementi in tal senso. Nel caso concreto nessuna alternativa era data all’amministrazione a fronte di un abuso conclamato, diverso da quello sanato per effetto dell’infedele rappresentazione contenuta nella domanda.

Il carattere sostanziale dell’abuso non è stato contestato: la relazione tecnica richiamata dal provvedimento dimostra che l’intervento non si è limitato al cambio di destinazione d’uso assentito, ma ha creato volumi e superfici e, con il frazionamento, ha appesantito il carico urbanistico. L’inquadramento in una tipologia diversa non integra una mera irregolarità, ma una vera e propria diversità di opere. Da ciò deriva l’esclusione di qualsiasi affidamento e l’infondatezza delle censure sull’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990.

Nessuna integrazione postuma della motivazione si ravvisa nel rinvio alla relazione tecnica in essa richiamata, in linea con l’art. 112 cod. proc. civ.. La Corte richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017: l’onere motivazionale è attenuato quando gli interessi pubblici sono rilevanti e autoevidenti, e comunque l’intervento è temporalmente ravvicinato al rilascio del titolo. Le medesime considerazioni valgono per l’ordinanza di demolizione, espressione di attività vincolata. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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