Obbligo di provvedere su segnalazione circostanziata di abuso edilizio (TAR Campania n. 1756 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di una segnalazione circostanziata e documentata concernente la realizzazione di opere edilizie potenzialmente abusive, l’Amministrazione comunale è obbligata ad attivare e a concludere con provvedimento espresso il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva delle opere. Tale obbligo discende dal combinato disposto dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 193 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. La legittimazione ad attivare i poteri di vigilanza e repressivi in materia edilizia spetta a chiunque vi abbia interesse e, segnatamente, al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli derivanti dalle opere. Il giudizio non investe l’accertamento dell’illegittimità provvedimentale, ma la verifica della regolarità dell’attività edilizia concretamente posta in essere.

Il Fatto

Con istanza del 26.5.2026 i ricorrenti, proprietari di immobili confinanti, hanno chiesto al Comune di Centola di verificare, avvalendosi dei poteri di vigilanza di cui all’art. 27 TUED, plurime opere che assumevano abusive, realizzate dai proprietari delle abitazioni adiacenti. Le segnalazioni riguardavano, tra l’altro, l’occupazione dell’area condominiale con manufatti stabilmente ancorati al suolo, la realizzazione di un vano chiuso al piano terra che ha inglobato il porticato preesistente, l’innalzamento di un muro di contenimento e la costruzione di tettoie in assenza di titolo.

Non ottenendo alcun riscontro, gli istanti hanno dapprima trasmesso una diffida, rimasta senza esito, e quindi hanno introdotto il giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istanza: si tratta di segnalazione circostanziata e documentata, che impone all’Amministrazione di attivare e concludere, con atto espresso, il procedimento di controllo della natura abusiva delle opere. Il fondamento normativo è individuato nell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e nell’art. 193 della L.R. n. 65/2014, che attribuiscono al Comune la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia svolta nel proprio territorio.

L’obbligo di pronunciarsi trova ulteriore conferma nell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, secondo cui, ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il Tribunale richiama sul punto TAR Toscana, III, 28.11.2019, n. 1630.

Quanto alla legittimazione, il Collegio ribadisce il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa: la legittimazione ad attivare i poteri di vigilanza e repressivi spetta a chiunque vi abbia interesse e, in particolare, al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli derivanti da opere potenzialmente abusive. La condizione dell’azione sussiste perché la pretesa non è incentrata sull’accertamento dell’illegittimità provvedimentale, ma sulla verifica della regolarità dell’attività edilizia in concreto posta in essere. Il riferimento è a Consiglio di Stato, Sez. VII n. 10202/2025.

Su queste basi il Tribunale accoglie la domanda e ordina al Comune di riscontrare la segnalazione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Nel termine, l’Amministrazione dovrà svolgere gli accertamenti e riscontrare compiutamente l’istanza, indicando se sussistano o meno i paventati abusi e, in caso affermativo, i procedimenti intrapresi. In ipotesi di perdurante inerzia, a istanza di parte il Tribunale provvederà alla nomina di un commissario ad acta, rispetto alla quale il Collegio reputa allo stato possibile soprassedere. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate tra le parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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