Sostegno scolastico al disabile grave esteso all’intero orario didattico (TAR Campania n. 5273 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dell’alunno in situazione di grave disabilità impone all’amministrazione di assicurare il sostegno didattico specializzato nella misura effettivamente occorrente al fabbisogno rilevato nel PEI, unico atto collegiale adottato dall’organo specializzato idoneo a determinarlo. L’assegnazione di un monte ore inferiore a quello indicato come necessario nello stesso PEI è affetta da difetto di motivazione e si palesa, ictu oculi, ingiustificata. Il sostegno può giungere, nelle situazioni di gravità, sino alla copertura integrale del tempo scuola, senza che possano essere addotte in senso contrario esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. Dall’accoglimento del ricorso discende un obbligo conformativo a carico delle amministrazioni scolastiche, ciascuna per la propria competenza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore di un minore portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugna il decreto con cui la dirigente dell’istituto comprensivo ha assegnato al figlio 18 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, unitamente al PEI del 30.10.2024 e agli atti presupposti di ripartizione degli insegnanti di sostegno.

Il genitore chiede l’annullamento di tali atti e la condanna dell’amministrazione ad assicurare il rapporto 1:1, pari a 30 ore settimanali, corrispondenti all’intero orario della classe. In via cautelare il decreto presidenziale n. 246 del 1° febbraio 2025 aveva già accolto la domanda monocratica, ordinando la rideterminazione del fabbisogno entro cinque giorni. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile e non ha depositato gli atti del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente il decreto cautelare, condividendone motivazioni e statuizioni. Il punto di partenza è documentale: dal verbale del GLO emerge che l’équipe dell’ASL, i genitori e il team docente hanno concordemente ritenuto che l’alunno necessiti della copertura totale del monte ore scolastico.

Tale necessità è ribadita nel PEI 2024/2025, dove si legge che, in ragione della connotazione di gravità e dell’esigenza di supportare l’alunno per l’intero monte ore settimanale, sarebbe necessario attribuire ulteriori dodici ore rispetto alle diciotto assegnate. Il PEI è qualificato come unico atto collegiale, adottato da organo specializzato, con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico.

Su questa base il Tribunale ravvisa il difetto di motivazione dei provvedimenti gravati: l’attribuzione di 18 ore, a fronte della situazione di disabilità illustrata e della constatata insufficienza della stessa assegnazione nello stesso PEI, si palesa ictu oculi ingiustificata. Richiamando la giurisprudenza consolidata della Sezione e della giurisprudenza costituzionale, il Collegio ribadisce che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione, potendo giungere sino alla copertura integrale del tempo scuola.

Il ricorso è quindi definito con sentenza breve e accolto, con annullamento degli atti impugnati nei sensi conformativi della motivazione. Ne discende l’obbligo, per le amministrazioni scolastiche resistenti, ciascuna per la propria competenza, di assegnare al minore le ore di sostegno necessarie in relazione alla disabilità, nella specie pari all’intero orario scolastico. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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