Obbligo di provvedere sull’istanza di verifica della SCIA alternativa (TAR Sicilia n. 595 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni certificate di inizio attività non sono provvedimenti amministrativi, neppure taciti, ma atti privati non impugnabili direttamente dal terzo. A fronte dell’istanza con cui il terzo sollecita le verifiche sulla regolarità della SCIA, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere e di motivare, ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, tanto la scelta di annullare quanto quella di non annullare. Per la SCIA alternativa al permesso di costruire, escluse le denunce sostitutive dal campo applicativo dell’art. 19 per effetto dell’art. 5, comma 2, lett. c), D.L. n. 70/2011, il potere di verifica è doveroso e non soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies. L’inerzia dell’ente integra silenzio-inadempimento impugnabile ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di diritti reali su immobili in Taormina, hanno sollecitato il Comune a esercitare i poteri di vigilanza e repressione in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata nel 2023 dai proprietari della vicina unità immobiliare per opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione. Ne hanno sostenuto l’illegittimità per plurimi profili: la riconducibilità di alcuni interventi alla nuova costruzione con aumento volumetrico superiore al 2% non giustificato da volume tecnico; la conseguente violazione delle distanze minime; l’assenza del piano di lottizzazione richiesto dal PRG per la zona C3; la mancanza di autorizzazione antisismica; la contraddittorietà della documentazione allegata.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, i ricorrenti hanno impugnato il silenzio-inadempimento. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso: l’istanza del terzo, in quanto volta a sollecitare l’autotutela, non comporterebbe alcun obbligo di provvedere, stante l’ampia discrezionalità dei poteri invocati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione del Comune. Le segnalazioni certificate non sono provvedimenti amministrativi, neppure taciti, e costituiscono meri atti privati: da ciò deriva l’impossibilità di impugnativa diretta da parte dei terzi pregiudicati. Il problema di tutela è stato risolto prima in via pretoria e poi dal legislatore.
L’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 consente agli interessati di sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione sulla regolarità della SCIA e, in caso di inerzia, di esperire l’azione di cui all’art. 31 cod. proc. amm. È la stessa legge, dunque, a qualificare l’inerzia come silenzio-inadempimento impugnabile, il che presuppone un obbligo di pronuncia.
La verifica ex art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 soggiace a un regime diverso dall’art. 21-nonies: non si tratta di attività di secondo grado, non incidendo su un precedente provvedimento. Mentre l’autotutela è di regola ampiamente discrezionale e non coercibile, nel caso in esame l’amministrazione ha l’obbligo di rispondere, restando la discrezionalità relegata alla verifica in concreto dei presupposti. Depongono in tal senso l’argomento letterale — il comma 4 dispone che l’amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti repressivi — e la lettura costituzionalmente orientata della norma, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 7941 del 2024; Cons. Stato n. 5208 del 2021). Diversamente, in nome della semplificazione, verrebbe meno l’unico presidio a tutela del terzo.
Il principio vale a maggior ragione per la SCIA alternativa al permesso di costruire, introdotta dal D.Lgs. n. 222/2016. Essa soggiace all’art. 5, comma 2, lett. c), D.L. n. 70/2011, che esclude le denunce alternative o sostitutive del permesso dal campo applicativo dell’art. 19. Ne consegue che il potere di verifica del Comune non solo è doveroso, ma non soggiace nemmeno ai presupposti dell’art. 21-nonies. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’ente di fornire puntuale riscontro entro 30 giorni, riservata la nomina di un Commissario ad acta, e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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