Ottemperanza al giudicato e rivalutazione integrale dei servizi pre-ruolo (TAR Sicilia n. 593 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato formatosi sul diritto del dipendente alla rivalutazione integrale dei servizi pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, e alla corresponsione delle relative differenze retributive. L’amministrazione che non contesti il titolo esecutivo né deduca alcuna valida giustificazione dell’inadempimento non può sottrarsi all’esecuzione. Il ricorso è ammissibile quando il titolo sia ritualmente notificato, sia divenuto definitivo e sia decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Le spese del precetto non sono dovute, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 2472/2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata a provvedere alla rivalutazione integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell’assunzione a tempo indeterminato, a collocare la ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente e a corrispondere le differenze retributive maturate, oltre interessi legali.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile, senza contestare il titolo né le pretese della ricorrente. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del ricorso per ottemperanza: la rituale notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha quindi rilevato che il giudicato risulta tuttora non integralmente ottemperato.
La resistente non ha contestato il titolo prodotto, né le richieste della ricorrente, né ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo anche al pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratte quelle già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.
Il Collegio ha escluso la dovutezza delle spese di precetto: l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Ha fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il termine per l’esecuzione e ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, per l’ulteriore termine di novanta giorni, su istanza della parte interessata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica presentata entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.