Progressione verticale, punteggio tabellare per l’attestato di lodevole servizio (Cons. Stato n. 5054 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione delle previsioni di un avviso di selezione comparativa per la progressione verticale, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., va data priorità ai criteri letterale e sistematico. Ove, all’interno della categoria delle competenze professionali, tutti i titoli rechino l’indicazione di un punteggio massimo e siano declinati al plurale, la sola previsione che attribuisca due punti all’attestato di lodevole servizio al singolare e senza limite esprime un criterio tabellare, di mero possesso o non possesso. Il punteggio è pertanto unitario e non si somma per il numero di attestazioni possedute. La scelta risponde a una lettura teleologica: il lodevole servizio esprime una qualità soggettiva del lavoratore, non un contenuto quantificabile in incrementi.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva approvato i verbali della commissione relativi alla selezione comparativa per la progressione verticale tra le aree, riservata al personale di ruolo, per la copertura di un posto di funzionario di vigilanza. Il candidato, risultato non vincitore, deduceva di non aver ottenuto il punteggio dovuto per gli attestati di lodevole servizio e per l’abilitazione di praticante avvocato, sostenendo che la corretta attribuzione gli avrebbe consentito di vincere.

Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo che l’avviso attribuisse un massimo di due punti per gli attestati, a prescindere dal loro numero, e che il profilo relativo all’ulteriore punto fosse privo di interesse. Proponeva appello il candidato, dolendosi dell’omissione motivazionale e della statuizione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina direttamente il merito della censura interpretativa. L’avviso prevedeva, per le competenze professionali, un massimo di venticinque punti e, tra i criteri, l’attestato di lodevole servizio con l’indicazione di due punti. Il nodo esegetico consiste nello stabilire se il punteggio vada assegnato per ciascun attestato posseduto, con sommatoria, oppure una sola volta.

Richiamati gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., applicabili ai bandi concorsuali, il Consiglio di Stato privilegia il criterio letterale e sistematico. Tutte le altre voci della medesima categoria recano l’indicazione di un massimo e sono declinate al plurale, con puntuali precisazioni sulla cumulabilità. Solo per il lodevole servizio manca il tetto e compare il singolare.

Da ciò il Collegio trae la conseguenza che il titolo non ha rilievo quantitativo ma tabellare, in termini binari di possesso o non possesso: irrilevante il numero delle attestazioni. Il numero singolare, letto in comparazione con le altre fattispecie, conferma l’ipotesi binomiale.

La Corte respinge l’accostamento ai titoli di studio, categoria distinta in cui il rilievo quantitativo emerge dal riferimento agli “ulteriori titoli”. Sul piano teleologico, i titoli legati a uno specifico contenuto si prestano a un calcolo incrementale; il lodevole servizio, invece, manifesta un’attitudine soggettiva del lavoratore. Non sarebbe ragionevole, osserva il Collegio, sommare i punteggi senza alcun limite salvo quello categoriale dei venticinque punti, in teoria tutti conseguibili per quella sola voce.

Respinto il primo motivo, cade anche il secondo, sulla condanna alle spese, in ragione della confermata soccombenza, in linea con l’art. 91, comma 1, cod. proc. civ.. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese del grado per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1363 c.c.

Tutte le 563 sentenze sull'art. 1363 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *