Cancellazione della società di persone e interruzione della prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24091 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
All’estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società, ma si determina un fenomeno di tipo successorio: l’obbligazione sociale non si estingue e si trasferisce ai soci, che ne rispondono secondo il regime di responsabilità per i debiti sociali, illimitatamente per i soci accomandatari. Ne deriva che l’atto impositivo o ingiuntivo intestato alla società estinta è valido ed efficace anche se notificato a uno dei soci, e costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito. La notifica realizzata presso il socio accomandatario illimitatamente responsabile nella sede sociale integra pertanto atto interruttivo, con conseguente esclusione della prescrizione maturata.

Il Fatto

Una lavoratrice ha agito per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti di una società di persone, nel frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Il giudizio è stato promosso, quanto alla posizione della socia accomandataria illimitatamente responsabile, con un secondo decreto ingiuntivo, dopo che un primo decreto era stato emesso e notificato quando la società era già cancellata.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 18 giugno 2021, ha confermato la condanna della socia, respingendo l’eccezione di prescrizione. Ha ritenuto che la notifica del primo decreto ingiuntivo, eseguita presso la socia accomandataria nella sede della società, fosse validamente effettuata e idonea a interrompere la prescrizione. La socia ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., sostenendo che il primo decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di persona giuridica estinta, non fosse atto idoneo a interrompere la prescrizione. Con il secondo motivo ha invocato l’art. 2943 c.c., ribadendo l’insussistenza di validi atti interruttivi nei confronti della società e quindi anche dei soci. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione.

Il Collegio ha premuto sulla qualificazione della notifica del primo decreto: essa rileva quale atto sostanziale idoneo a interrompere la prescrizione, più che come atto processuale eventualmente introduttivo di un giudizio. Su tale base la decisione impugnata è stata ritenuta conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, secondo cui, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, all’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non consegue il venir meno di ogni rapporto giuridico, ma un fenomeno successorio in virtù del quale l’obbligazione non si estingue e si trasferisce ai soci.

Applicando tale principio, la Corte ha osservato che alla cancellazione della società di persone l’obbligazione verso la lavoratrice non si è estinta, ma la socia accomandataria illimitatamente responsabile è subentrata nel rapporto obbligatorio quale debitrice. Di conseguenza la notificazione del primo decreto ingiuntivo, pur emesso nei confronti della società, è risultata atto idoneo ad interrompere la prescrizione, essendo stata validamente effettuata presso la socia nella sede sociale, con accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Il Collegio ha richiamato anche la pronuncia indicata in memoria dalla ricorrente, Cass. n. 753 del 2024, che conferma il peculiare fenomeno successorio e la validità dell’atto impositivo intestato alla società estinta anche se notificato a uno dei soci, non essendo necessari atti intestati e diretti ai medesimi. Nel medesimo senso sono richiamati i precedenti sulle notificazioni degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento eseguite, dopo l’estinzione, nelle mani di uno dei soci. Il ricorso è stato pertanto respinto, con nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata, e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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