Rifiuto vaccinale e sospensione del dipendente di polizia legittimi (TAR Abruzzo n. 629 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di sicurezza sanitaria previsto dall’art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 172/2021 per il personale esposto al contatto con il pubblico è compatibile con il d.lgs. n. 81/2008 e risponde a una ratio di tutela della salute pubblica più ampia di quella affidata al medico competente; in caso di antinomia prevale la disposizione più recente e di natura eccezionale. Non è irragionevole l’obbligo vaccinale imposto a determinate categorie di lavoratori, essendo i vaccini anti-Covid non sperimentali e non disponendosi di misure alternative parimenti efficaci. La prestazione offerta dal lavoratore inadempiente è oggettivamente non conforme al contratto integrato dalla fonte normativa, con la conseguenza che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione è legittima e non discriminatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Teramo, non si era sottoposto alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. La Questura, accertata l’inosservanza dell’obbligo, ne ha disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all’avvio o al completamento del ciclo vaccinale e comunque non oltre un termine prefissato. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, l’invito a produrre la documentazione vaccinale, la circolare del Capo della Polizia e le fonti normative presupposte, chiedendo l’annullamento e la restituzione delle retribuzioni non percepite a titolo di risarcimento.

Il ricorso si fondava su quattro motivi: omessa visita del medico competente; incostituzionalità dell’obbligo vaccinale in relazione all’art. 32 Cost.; irragionevole disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati; violazione degli artt. 2, 3 e 36 Cost. per il venir meno della retribuzione. Nel corso del giudizio il Questore, in attuazione del sopravvenuto d.l. n. 24/2022, ha disposto la cessazione della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che la sopravvenuta cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione rende improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza d’interesse. Permane invece l’interesse all’accertamento dell’illegittimità della sospensione ai fini risarcitori, corrispondente alle retribuzioni non percepite.

Il primo motivo è infondato. L’art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 172/2021, nel demandare ai responsabili delle strutture di assicurare il rispetto dell’obbligo, introduce un regime eccezionale compatibile con il d.lgs. n. 81/2008: esso si riferisce a categorie esposte al contatto con il pubblico e persegue una ratio di tutela della salute pubblica più ampia rispetto all’art. 25 del medesimo decreto. Ove poi si ravvisasse un’antinomia, prevarrebbe la disposizione più recente, per il criterio cronologico e per l’effetto derogatorio proprio delle norme eccezionali.

Il secondo motivo è infondato. Richiamando la Corte cost. n. 15/2023 e le sentenze n. 268 del 2017, n. 5 del 2018 e n. 282 del 2002, il Collegio ha ricordato che la discrezionalità legislativa è condizionata dalle circostanze epidemiologiche accertate e dalle risultanze scientifiche. Le conclusioni convergenti di AIFA, ISS e Ministero della salute escludono la natura sperimentale dei vaccini e attestano che i benefici superano i rischi; la Corte costituzionale ha quindi ritenuto non irragionevole l’obbligo e non sproporzionato il sacrificio, stante l’indisponibilità di soluzioni alternative altrettanto efficaci, non essendo tale l’esecuzione periodica dei test diagnostici.

Quanto al consenso informato, la Corte costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza: l’obbligatorietà lascia al singolo la scelta di adempiere o sottrarsi, assumendone le conseguenze, mentre il consenso autorizza la materiale inoculazione nel rispetto dell’intangibilità della persona. Il terzo motivo è infondato: non sussiste disparità tra chi si vaccina e chi rifiuta senza giustificato motivo, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutela della salute nei luoghi di lavoro (Cons. Stato, sez. I, n. 1218 del 2023). La risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2361/2021 è atto di indirizzo politico e non fonte normativa; il regolamento UE n. 536/2014 non è conferente, disciplinando i farmaci sperimentali (Cons. Stato, sez. III, n. 7045 del 2021).

Il quarto motivo è infondato. La prestazione offerta dal lavoratore che ha rifiutato il vaccino è oggettivamente non conforme al contratto, come integrato dalla fonte normativa; la Corte cost. n. 15/2023 ha giustificato lo stato di quiescenza del rapporto e la negazione dell’assegno alimentare, non essendo comparabile il rifiuto vaccinale con l’avvio di un procedimento disciplinare o penale. Dall’infondatezza delle censure deriva il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di uno degli elementi della responsabilità aquiliana. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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