Spese compensate per soccombenza virtuale e accesso agli atti di gara (TAR Abruzzo n. 627 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo può esaminare il merito ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio di soccombenza virtuale. Il giudizio positivo di non anomalia dell’offerta non richiede una motivazione analitica, potendo essere assolto mediante il rinvio alle giustificazioni dell’impresa e al verbale del RUP. Nelle procedure indette prima del 30 giugno 2023, l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti è sempre autorizzata in forza della disciplina derogatoria temporanea, senza necessità di motivare una specifica urgenza. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., con contributo unificato a carico del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, quarta classificata nel lotto 3 della procedura aperta per il servizio di pulizia in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della terza classificata a seguito dello scorrimento della graduatoria per effetto del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis. Con il ricorso introduttivo ha censurato l’autorizzazione all’esecuzione anticipata delle prestazioni, la carenza di motivazione sulla verifica di anomalia dell’offerta e il differimento dell’accesso agli atti di gara.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., ha contestato il diniego di ostensione degli atti del sub procedimento di anomalia e dell’offerta tecnica in forma integrale. Dopo l’esclusione di altro concorrente e la rideterminazione della graduatoria, la ricorrente è risalita al secondo posto e ha impugnato la conferma dell’aggiudicazione con un secondo ricorso per motivi aggiunti. La terza sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4428 del 3 giugno 2026, ha accolto l’appello avverso l’ordinanza che aveva respinto l’istanza incidentale di accesso, ordinando l’ostensione integrale. Seguita l’integrale ostensione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Su richiesta delle parti resistenti, esamina tuttavia il merito ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il primo motivo è infondato. L’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla ricorrente, è derogato dall’art. 8, comma 1, lett. a), d.l. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f), d.l. n. 77/2021, che per le procedure indette prima del 30 giugno 2023 prevede che l’esecuzione del contratto in via d’urgenza è sempre autorizzata nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016. L’AREACOM non era quindi tenuta a individuare una particolare condizione di urgenza.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il giudizio positivo di non anomalia dell’offerta non esige motivazione specifica ed estesa, potendo essere soddisfatto mediante il rinvio alle giustificazioni dell’impresa, come affermato da un consolidato orientamento (Consiglio di Stato, sezione V, n. 3811 del 2023). La ricorrente, dopo l’ostensione degli atti, non ha dedotto alcun profilo di irragionevolezza tecnica del giudizio.

La ricorrente risulta pertanto soccombente sul primo e sul secondo motivo e sul secondo ricorso per motivi aggiunti, mentre è risultata vittoriosa sul primo ricorso per motivi aggiunti, relativo all’accesso documentale, già definito in via definitiva dal Consiglio di Stato. Ravvisata la soccombenza reciproca, il Collegio dispone la compensazione delle spese per le restanti censure, ponendo il contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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