Varianti al progetto CIPE non possono imporre trasporto ferroviario (Cons. Stato n. 8195 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni con cui la Regione, in sede di aggiornamento del Piano Cave, imponga al contraente generale di trasportare via ferro, anziché via gomma, una parte delle terre e rocce da scavo, costituiscono variante sostanziale al progetto definitivo già approvato dal CIPE. Esse incidono sull’aspetto localizzativo e comportano altre modificazioni rilevanti, con nuovi oneri e necessità di aggiornamento dello studio di impatto ambientale. Ai sensi dell’art. 169 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 4 legge n. 190/2002, le varianti che assumono rilievo localizzativo o richiedono nuovi finanziamenti sono approvate esclusivamente dal CIPE. La Regione non può quindi imporle in via amministrativa unilaterale, né omettere l’istruttoria e la motivazione sulle criticità tecniche segnalate dal proponente.
Il Fatto
Il consorzio appellante, contraente generale per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un’opera ferroviaria strategica, ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta regionale ha approvato il piano di reperimento dei materiali litoidi estratti con i lavori di scavo. L’impugnazione è limitata alla prescrizione che imponeva di presentare un project review del progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma, con attuazione entro un termine prefissato.
Il consorzio ha contestato la modifica sostanziale del progetto definitivo approvato dal CIPE, la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la successiva diffida regionale e la nota integrativa, deducendo anche vizi autonomi di incompetenza e violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso; il consorzio ha proposto appello, cui hanno aderito la società concessionaria della rete.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti contestati sono tuttora validi ed efficaci; l’esecuzione dei lavori sotto il loro effetto non integra acquiescenza, potendo permanere l’interesse morale o a fini risarcitori. La declaratoria di improcedibilità postula l’accertamento dell’inutilità della sentenza, evenienza che nel caso di specie non si verifica.
Nel merito, il Collegio rileva l’errore del TAR nell’aver esaminato congiuntamente i primi tre motivi, che hanno autonoma consistenza. Le misure imposte — e non semplicemente richieste, secondo una lettura riduttiva che già rivela l’incertezza delle determinazioni regionali — hanno assunto rilievo sotto l’aspetto localizzativo e comportato sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato, con imposizione di nuovi oneri relativi alla diversa modalità di trasporto.
La Regione ha invocato la raccomandazione contenuta nella delibera CIPE, che suggeriva di ottimizzare il piano del traffico concordando limitazioni dei transiti. Tale richiamo conferma l’erroneità della valutazione: la determinazione impugnata non ha mutato solo orari e transiti, ma la stessa modalità di trasporto, con nuove aree, localizzazioni e connessi oneri. La creazione di nuovi cantieri e il mutamento degli ambiti di trasporto avrebbero richiesto l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale, una nuova valutazione di impatto ambientale e nuovi finanziamenti.
Il Collegio ritiene condivisibile in astratto l’implementazione del trasporto ferroviario, ma essa deve avvenire nell’ordinario percorso progettuale. Trova applicazione la normativa speciale: le varianti al progetto definitivo che assumono rilievo localizzativo, comportano sostanziali modificazioni o richiedono nuovi finanziamenti sono approvate esclusivamente dal CIPE. L’appello è dunque accolto sotto gli assorbenti profili esaminati; in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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