Cittadinanza: divieto di automatismo tra precedente penale e diniego (Cons. Stato n. 6112 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione deve valutare l’inserimento del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. L’obbligo di motivazione del diniego si correla alla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, alla gravità del fatto, alla sua risalenza nel tempo e allo stadio del procedimento. Il provvedimento non può fondarsi su un mero automatismo tra la sussistenza di un precedente penale e la reiezione dell’istanza, ma richiede un’analisi circostanziata della condotta e un’istruttoria completa. La valutazione sulla personalità non può muovere dall’astratta tipologia del reato, dovendo apprezzare il disvalore del fatto concreto, il quantum di pena applicato, l’unicità dell’episodio e l’eventuale estinzione del reato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana, fondando il diniego su un unico precedente penale: un decreto penale del 2007 per violazione dell’art. 186 del codice della strada, divenuto esecutivo nello stesso anno.

Il ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, rappresentando la risalenza del fatto, la sua lieve entità e l’avvenuta estinzione del reato e degli effetti penali, oltre alla propria integrazione socio-lavorativa. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la condotta indicativa di insensibilità al rispetto delle norme e non manifestamente irragionevole il giudizio amministrativo. Contro tale decisione è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello rilevando innanzitutto un errore di fatto del giudice di primo grado: il TAR, pur avendo correttamente indicato l’art. 186 del codice della strada, ha qualificato la fattispecie come guida senza patente anziché come guida sotto l’influenza dell’alcool. Il giudizio di inaffidabilità risente di tale erroneo presupposto, con conseguente accoglimento del primo motivo.

Nel merito, la Corte ribadisce che la valutazione sulla personalità del richiedente non può essere effettuata sulla astratta tipologia del reato, ma va adeguata al caso concreto. L’Amministrazione non può fondare il giudizio di mancato inserimento sociale sulla pericolosità astratta o presunta, senza apprezzare le circostanze del fatto, le modalità, l’effettivo disvalore e la personalità del soggetto, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5471/2023 e Sez. III n. 6898/2022.

Rilevano altresì il quantum di pena in concreto applicato, l’unicità dell’episodio nel lungo periodo di soggiorno e la distanza temporale dall’esame dell’istanza, nonché l’estinzione del reato o la riabilitazione conseguita, secondo il parere di Cons. Stato, Sez. I, n. 00612/2023.

Nel caso di specie l’Amministrazione si è limitata a desumere in via astratta la mancata integrazione dall’unico precedente risalente a diciotto anni prima, senza approfondire la condotta complessiva. La violazione risale a diciotto anni fa; non risultano successive violazioni né precedenti comportamenti deprecabili; il reato è stato dichiarato estinto dal giudice penale. Ne conseguono l’accoglimento delle censure di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, l’annullamento del provvedimento impugnato e la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 186 C.d.S.

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