L’ottemperanza al giudicato risarcitorio e il recupero degli indennizzi già percepiti (Cons. Stato n. 5607 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato risarcitorio, le quote liquidate a titolo di danno non patrimoniale iure proprio sono già determinate al valore attuale e non tollerano ulteriore rivalutazione; la devalutazione al momento del decesso e la successiva rivalutazione operano ai soli fini del calcolo degli interessi legali. Il creditore che non abbia proposto azione di condanna ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. non può ottenere in ottemperanza la liquidazione di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. La natura sostanzialmente unitaria del rapporto obbligatorio comporta il difetto sopravvenuto della causa dell’attribuzione indennitaria nella misura in cui ristora il medesimo pregiudizio già riparato dal risarcimento, con conseguente recupero delle somme percepite fino a concorrenza.

Il Fatto

Gli eredi di un militare, deceduto per patologia da esposizione ad amianto durante il servizio sulle navi della marina tra il 1948 e il 1957, ottengono dal T.a.r. per la Campania il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione e la condanna al risarcimento: euro 487.200,00 a titolo di danno iure hereditatis ed euro 800.000,00 a titolo di danno iure proprio, oltre interessi legali.

In appello il Consiglio di Stato respinge il motivo sulla responsabilità, accoglie quello sulla compensatio lucri cum damno e dispone la compensazione delle spese. Nelle more del primo grado l’amministrazione aveva già erogato, con tre decreti del 2012, assegni vitalizi, speciale elargizione ed equo indennizzo. Gli eredi propongono ricorso per ottemperanza lamentando la mancata integrale esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del giudicato: condanna al risarcimento e defalco dalla somma liquidata iure hereditatis delle somme riconosciute a titolo indennitario. Rileva che l’amministrazione non ha mai prodotto, nei gradi di merito, il calcolo degli importi versati con i decreti del 2012, volti a ristorare il medesimo pregiudizio.

Per effetto del giudicato gli eredi vantano un credito iure proprio di complessivi euro 800.000,00, da ripartirsi secondo le quote stabilite, con gli interessi al tasso legale calcolati mediante devalutazione alla data del decesso e rivalutazione annuale fino al giudicato, capo non appellato.

La Corte corregge però il prospetto dei ricorrenti: il giudicato ha disposto devalutazione e rivalutazione ai soli fini del calcolo degli interessi, mentre le quote iure proprio sono già rivalutate all’attualità e costituiscono importo definitivamente determinato. Nessuna ulteriore rivalutazione è quindi dovuta. I ricorrenti non hanno inoltre esperito l’azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.

Il Collegio afferma poi il principio centrale: la natura sostanzialmente unitaria del rapporto obbligatorio determina il difetto sopravvenuto della causa dell’attribuzione patrimoniale indennitaria, già erogata o da erogare, nella misura in cui compensa il pregiudizio ormai rimosso dal rimedio risarcitorio. Resta perciò fermo il recupero, da parte dell’amministrazione, delle somme percepite e percipiende a titolo indennitario, fino a concorrenza dell’importo risarcitorio.

Il ricorso è accolto nei limiti esposti, con compensazione delle spese stante la novità della questione. Il Collegio dispone la trasmissione della sentenza alla procura regionale per il Lazio della Corte dei conti per eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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