Offerte tecniche e migliorie non quantificate giustificano il punteggio inferiore (Cons. Stato n. 4816 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la miglioria tecnica quantificata nel computo metrico in termini di quantità, ancorché non di costo, è più definita e circoscritta di quella non quantificata e giustifica il maggior punteggio attribuito dalla commissione. La valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile nel merito salvo manifesta illogicità o evidente erroneità. Le censure che si limitano a opporre un diverso giudizio di valore, senza dimostrare il vizio, sono inammissibili. Il giudice non è tenuto a disporre consulenza tecnica d’ufficio, rientrando la scelta nell’ampia discrezionalità dell’apprezzamento istruttorio.

Il Fatto

Si controverte su un appalto per manutenzione straordinaria, adeguamento e pulizia di fiumi e torrenti nel territorio di un Comune, finanziato con fondi PNRR, di importo a base d’asta superiore a 1,1 milioni di euro. L’aggiudicazione segue il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La prima classificata riporta 61,84 punti, la seconda 59,83.

La seconda classificata impugna l’aggiudicazione, dolendosi in particolare del punteggio assegnato per la voce C) relativa al miglioramento dei ripristini stradali: 13 punti alla prima classificata contro 10,33 all’appellante, nonostante migliorie ritenute identiche o superiori. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, rigetta il ricorso. Propone appello la seconda classificata, deducendo l’appiattimento del giudice sulle difese della stazione appaltante, l’illegittima motivazione postuma, la mancata CTU, l’incongruità dell’avvalimento e dei costi della manodopera, oltre al danno.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 17 e dall’art. 18 del disciplinare. L’art. 17 non imponeva di quantificare le migliorie nel computo metrico, ma richiedeva, ove inserite, di computarle in termini di quantità azzerandone la spesa. Su questa base il collegio rileva la differenza decisiva: la prima classificata ha comunque indicato le quantità della miglioria, quantificando il sottofondo armato in 1296 mq, mentre l’appellante non ha operato alcuna quantificazione, né diretta né tramite espressioni equivalenti. La miglioria dell’appellante risulta quindi meno specifica, il che spiega il punteggio inferiore.

Quanto alle restanti migliorie, la Corte esclude che siano state ritenute peggiorative: esse sono state valutate positivamente con l’attribuzione del punteggio complessivo. Le doglianze riflettono piuttosto un giudizio di non condivisione delle valutazioni della commissione. I criteri dell’art. 18 erano dettagliati e articolati in punteggi tra minimo e massimo, così da rendere comprensibile l’iter logico e sufficiente la mera espressione numerica del giudizio: la relazione postuma del presidente della commissione è quindi superflua.

La Corte richiama la giurisprudenza della sezione (Cons. Stato, sez. V, n. 1892 del 2025; n. 3857 del 2024; n. 7931 del 2023): la valutazione delle offerte tecniche è connotata da discrezionalità tecnica, insindacabile salvo manifesta illogicità o evidente erroneità, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione. Le censure non supportate da dimostrazione tecnica sono pertanto inammissibili.

Sulla mancata CTU, il collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 2974 del 2013: la consulenza non è mezzo di prova, ma strumento istruttorio rimesso all’ampia discrezionalità del giudice. Sull’avvalimento per la categoria OG8, la censura è generica e non dimostra l’insufficienza delle risorse indicate. Analogamente per i costi della manodopera. Il rigetto delle censure comporta il rigetto dell’istanza risarcitoria, non essendo provato il sicuro ottenimento del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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