Omessa pronuncia sul motivo di appello integra vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 6522 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice d’appello che, nel decidere il merito, si limiti a richiamare per relationem una precedente sentenza non definitiva che si era pronunciata solo sulla prescrizione, omettendo di esaminare uno dei motivi di gravame, incorre in omessa pronuncia e in motivazione apparente, non conforme al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il relativo vizio è denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e non può ritenersi sanato da un rigetto implicito ricavabile da argomentazioni che nulla dicono sulle specifiche ragioni della doglianza pretermessa. Il ricorrente per cassazione che censuri la statuizione di inammissibilità di un motivo d’appello per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. ha l’onere di riportarne il contenuto nella misura necessaria a evidenziarne la pretesa specificità, non essendo sufficiente un mero rinvio all’atto di gravame.

Il Fatto

La società affidataria della gestione totale di un aeroporto convenne in giudizio il Ministero competente e l’ente nazionale per l’aviazione civile, chiedendo l’accertamento del diritto all’incremento dei diritti aeroportuali per il periodo 2001-2007 e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno. La società fondava la pretesa sull’omessa emanazione dei decreti ministeriali annuali di adeguamento al tasso di inflazione programmata previsti dall’art. 2, comma 190, della legge n. 662 del 1996.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti del Ministero. La Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva, respinse le eccezioni di prescrizione; con successiva sentenza definitiva rigettò il gravame. Le amministrazioni proposero ricorso per cassazione avverso quest’ultima, formulando tredici motivi; la società resistette con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato che la già intervenuta dichiarazione di inammissibilità, con precedente ordinanza, dell’impugnazione proposta avverso la sentenza non definitiva rende ormai priva di utilità la richiesta di trattazione congiunta dei due ricorsi.

Nel merito, i primi due motivi — scrutinati congiuntamente perché connessi — sono stati ritenuti fondati. La Corte ha osservato che la sentenza non definitiva si era pronunciata solo sulla prescrizione, esaminando i motivi di merito ai soli fini della qualificazione della domanda. Nel decidere il merito, poi, la corte territoriale si è limitata a rinviare alla precedente statuizione, appoggiandosi a una sentenza già carente di una puntuale pronuncia sullo specifico profilo della doglianza volta a contestare la coerenza del decreto ministeriale 140T con i principi dell’art. 2, commi 189-190, della legge n. 662 del 1996.

Né, secondo il Collegio, può ravvisarsi un rigetto implicito di tale profilo, poiché dalle argomentazioni richiamate nulla è dato ricavare sulle ragioni per cui la corte distrettuale avrebbe disatteso l’assunto degli appellanti. La sentenza impugnata ha dunque omesso di esaminare interamente il secondo motivo di appello o, quanto meno, non ha reso una motivazione conforme al minimo costituzionale richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

La Corte ha poi dichiarato inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo, perché rimasti al livello di mera enunciazione, ed ha accolto il settimo. Su quest’ultimo punto ha ribadito il principio di Cass., SU, n. 5624 del 2022: le contestazioni alle risultanze della c.t.u., ove non integrino eccezioni di nullità, costituiscono argomentazioni difensive formulabili anche in comparsa conclusionale e in appello. La corte territoriale, recependo tra le due opzioni di calcolo quella più favorevole alla società senza motivare sulle critiche ritualmente formulate, è incorsa in motivazione meramente apparente.

Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la società ha descritto il quantum appellatum senza indicare il quia, così da non consentire la verifica dell’idoneità del motivo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. In conclusione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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