Ricevuta di consegna chiavi al Comune e poteri del dipendente comunale (Cass. civ. Sez. III n. 26884 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli enti locali la rappresentanza dell’Ente e il potere di compiere atti idonei a impegnarne la volontà verso l’esterno, compresi quelli connessi all’immissione in possesso di immobili, spettano unicamente ai dirigenti e ai soggetti formalmente investiti di rappresentanza organica o di specifica delega di funzioni ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000. La mera apposizione di una firma “per ricevuta” delle chiavi da parte di un dipendente comunale con qualifica di istruttore direttivo, privo di qualifica dirigenziale e di deleghe di rappresentanza esterna, è priva di efficacia vincolante nei confronti della Pubblica Amministrazione. Non è pertanto configurabile un’imputazione automatica della condotta all’Ente ex art. 1388 c.c., richiedendo la rappresentanza degli enti pubblici la forma scritta ad substantiam per la manifestazione della volontà negoziale e per il conferimento dei relativi poteri. Il vizio di nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la motivazione sia totalmente mancante, apparente, manifestamente illogica o irrimediabilmente contraddittoria. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è configurabile soltanto quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disattenda prove legali o attribuisca a una prova libera l’efficacia di prova legale.
Il Fatto
La controversia ha riguardato un immobile ad uso deposito sito nel territorio comunale. Con due note il Sindaco aveva chiesto alla proprietaria la disponibilità temporanea del locale per depositare suppellettili provenienti dallo sgombero di abitazioni popolari. In pari data un dipendente comunale con qualifica di istruttore direttivo aveva apposto la propria firma “per ricevuta” in calce a una nota che dichiarava la consegna delle chiavi. Poco dopo la società alienò l’immobile alla ricorrente, trasferendole i diritti sui frutti e sulle indennità maturate e maturande.
La nuova proprietaria, lamentando che l’Ente fosse rimasto nei locali per anni senza corrispettivo, agì per il rilascio e per un’indennità di occupazione. Il Tribunale, dopo ordinanza di rilascio eseguita coattivamente, rigettò la domanda risarcitoria per difetto di prova del quantum debeatur. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale del Comune, escluse l’avvenuta consegna e rigettò integralmente le domande. Da qui il ricorso per cassazione, con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il controricorso della compagnia assicuratrice. Ai sensi degli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., la procura speciale alle liti rilasciata da chi si qualifichi organo o preposto di una persona giuridica richiede il deposito del titolo giustificativo del potere rappresentativo: ove contestato o non rilevabile dagli atti, il mandatario difetta di legittimazione processuale e l’atto di costituzione è inammissibile. La compagnia non è dunque validamente costituita.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente trascritto né prodotto il verbale di consegna. Nel merito è comunque infondato. La Corte richiama l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e afferma che un istruttore direttivo non ha la capacità giuridico-organica di immettere l’Ente nel possesso di un immobile con efficacia vincolante. La firma “per ricevuta” resta priva di efficacia verso la Pubblica Amministrazione. Trattandosi di atti suscettibili di produrre effetti patrimoniali o responsabilità a carico dell’Ente, non opera l’imputazione automatica ex art. 1388 c.c.
Il secondo motivo è infondato. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 8053/2014 sul perimetro del vizio ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: l’indicazione del destinatario nel documento e la legittimazione soggettiva del sottoscrittore sono profili distinti, la cui valutazione coordinata si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. L’accertamento della data certa ex art. 2704 c.c. e la valutazione della documentazione coeva costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito: la ricorrente richiede in realtà un riesame del materiale probatorio, precluso in cassazione. La motivazione esiste ed è percepibile.
Il quarto motivo è infondato. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ricorre, secondo Cass. Sez. Un. n. 20867/2020, solo in ipotesi tipiche: la Corte d’appello non ha affermato l’inutilizzabilità astratta delle prove provenienti da terzi, ma ha espresso una libera valutazione ritenendo la ricevuta non idonea a provare l’immissione in possesso. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato; nulla è dovuto alla compagnia per l’inammissibilità del suo controricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1388 c.c. – Contratto concluso dal rappresentante
- Art. 2704 c.c. – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
- Art. 83 c.p.c. – Procura alle liti
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 365 c.p.c. – Sottoscrizione del ricorso