Dispersione delle ceneri e dichiarazione scritta di volontà del defunto (TAR Liguria n. 621 del 16.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dispersione delle ceneri è consentita in presenza della volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta: la legge quadro statale non impone forme tipiche, e la norma regionale che ammette la dichiarazione scritta non può essere interpretata nel senso di richiedere l’atto testamentario. La provenienza della scrittura dal defunto ben può essere dimostrata in via presuntiva, anche attraverso il contegno tenuto dalla stessa amministrazione in occasione dell’autorizzazione alla cremazione. È pertanto illegittimo il diniego comunale che, sulla base del medesimo chirografo, abbia dapprima assentito alla cremazione e poi lo ritenga inattendibile quanto alla dispersione, senza alcuna ragione giustificativa del revirement. Il regolamento comunale che riconduca la manifestazione di volontà alla sola forma testamentaria è illegittimo per contrasto con la normativa primaria.

Il Fatto

I genitori della ricorrente, con una scrittura chirografa, manifestarono la volontà di essere cremati e di far disperdere le proprie ceneri in mare. Dopo il decesso, i Comuni competenti per luogo del decesso autorizzarono la cremazione di entrambi sulla base di quella scrittura.

Richiesto il nulla osta alla dispersione, il Comune ove era deceduta la madre negò l’assenso, ritenendo la scrittura priva dei caratteri del testamento e non riconducibile alla defunta. Un primo ricorso fu dichiarato improcedibile perché il provvedimento era stato annullato in autotutela per incompetenza dell’organo. Adottato un nuovo diniego dal funzionario competente, la figlia, in rappresentanza della maggioranza degli eredi, ha impugnato anche tale atto, deducendo violazione dell’art. 4, comma 1, della legge regionale e dell’art. 3, commi 1-b e 1-c, della legge n. 130/2001, oltre all’illegittimità dell’art. 8 del Regolamento comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, strettamente connessi. Sul piano normativo rileva che l’art. 3, comma 1, lett. c), della legge n. 130/2001 consente la dispersione nel rispetto della volontà dei defunti senza specificazioni di forma, mentre la norma regionale attuativa precisa che tale volontà deve risultare dal testamento o da altra dichiarazione scritta. È dunque pacifico che la dichiarazione scritta costituisca modalità idonea di espressione della volontà.

Il thema decidendum si sposta sulla riconducibilità del chirografo alla defunta. Il TAR ritiene errato l’assunto comunale. La scrittura, pur priva dei requisiti del testamento, contiene la chiara manifestazione di volontà di essere cremati con successiva dispersione delle ceneri.

La non riconducibilità contrasta anzitutto con la precedente autorizzazione alla cremazione rilasciata dallo stesso Comune sulla base del medesimo chirografo: il diniego è quindi viziato da illogicità e contraddittorietà, non avendo l’amministrazione spiegato le ragioni del revirement. Identico vizio si ravvisa rispetto alla valutazione opposta resa dal Comune di Rapallo, che aveva ritenuto autentico lo stesso documento sia per la cremazione sia per la dispersione.

Ad abundantiam, la provenienza della scrittura è confermata dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000: quelle allegate all’istanza e quelle dei fratelli della ricorrente. Tali dichiarazioni, di valore indiziario, concorrono con le altre circostanze e rafforzano la prova presuntiva dell’autenticità. Quanto alla data certa, essendo la scrittura sottoscritta dalla madre, essa va considerata redatta in data anteriore al decesso.

Il Collegio dichiara inoltre illegittimo l’art. 8 del Regolamento comunale, limitatamente alla parte impugnata, perché non contempla le ulteriori modalità previste dalla normativa primaria. Precisa infine che al Comune compete solo la definizione del procedimento autorizzatorio, non la valutazione di idoneità del luogo di dispersione, ubicato in altro Comune. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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