Categorie omogenee e verifica officiosa negli accordi a efficacia estesa (Cass. civ. Sez. 1 n. 2817 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, la formazione di categorie di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un presupposto necessario, espressamente previsto dall’art. 61, comma 1, CCII, per l’operatività dello strumento. Al tribunale compete, anche d’ufficio e a prescindere dalla proposizione di opposizioni, lo scrutinio della corretta formazione delle categorie, quale pre-condizione per la legittima estensione coattiva degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti. Il tribunale che abbia nominato il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII può conferirgli il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini dell’omologazione, senza preclusione per gli oggetti dell’attestazione del professionista indipendente. L’avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non esclude la verifica officiosa della loro effettiva conclusione, elemento necessario della domanda.
Il Fatto
La società, dopo un percorso caratterizzato da precedenti ricorsi dichiarati inammissibili ed estinzione del procedimento, ha depositato ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex artt. 40, 54 e 61 CCII. Il Tribunale, nominato il commissario giudiziale e in assenza di opposizioni, ha rigettato la domanda. La Corte d’appello ha respinto il reclamo della società, ritenendo, tra l’altro, illegittima la costituzione di un’unica “mega categoria” che accorpava i crediti dei fornitori e quelli delle banche, alcuni dei quali garantiti, e valorizzando le perplessità del commissario sulla fattibilità del piano.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha affermato che negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa la formazione delle categorie di creditori non è rimessa all’arbitrio del debitore, ma costituisce un presupposto necessario stabilito dall’art. 61, comma 1, CCII. La categoria deve essere individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, rappresentando la condizione per estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti. Il ricorso al formante giurisprudenziale in materia di classi del concordato preventivo è ammissibile, richiamando la Corte la propria giurisprudenza (Cass. n. 9378 del 2018) sui criteri di omogeneità, con specifico rilievo alla presenza o meno di garanzie prestate da terzi.
Quanto ai poteri del tribunale, la Corte ha precisato che lo scrutinio della corretta formazione delle categorie è doveroso anche in assenza di opposizioni, trattandosi di verifica che attiene alla stessa operatività dell’istituto e che deve essere svolta ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII, in conformità con l’art. 9 della direttiva 2019/1023/UE che impone il controllo giudiziale della formazione delle classi in sede di omologazione.
In relazione al ruolo del commissario giudiziale, la Corte ha escluso che l’incarico conferitogli possa configurarsi come mera “opinione” o che l’attestazione del professionista indipendente costituisca una prova legale. L’art. 48, comma 4, CCII impone al tribunale di decidere dopo aver “sentito il commissario giudiziale”, il quale, quale organo ausiliario, ben può rendere pareri sulla verifica di quanto attestato, anche in conformità all’art. 10, par. 3, della direttiva, che consente all’autorità giudiziaria di rifiutare l’omologazione del piano privo di prospettive ragionevoli.
La Corte ha infine ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata produzione delle comunicazioni PEC di accettazione degli accordi, poiché la verifica dell’effettiva conclusione dell’accordo, quale fatto costitutivo della domanda, non può essere provato “a campione”. Il giudice di merito conserva il potere di accertarne la sussistenza integrale, anche su segnalazione del commissario.
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Nota della Redazione
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