Commissione di concorso universitario, parità di genere e astensione del commissario (TAR Lazio n. 15102 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, le censure relative alla composizione e alle modalità di designazione della commissione giudicatrice sono inammissibili ove non siano corredate dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa. La violazione delle disposizioni sulla parità di genere nella composizione della commissione non vizia ex se le operazioni concorsuali: essa è deducibile dai soggetti che avrebbero titolo a essere nominati commissari, non dai candidati, salvo che questi ultimi alleghino elementi documentati di discriminazione. L’obbligo di astensione del commissario sussiste solo in presenza di un rapporto personale o professionale stabile e reciproco, di intensità tale da far sorgere il sospetto di parzialità, non essendo sufficiente la semplice vicinanza accademica. La commissione non è tenuta a integrare i criteri di valutazione fissati dal regolamento e dal bando quando li ritenga sufficientemente specifici, né a esprimere giudizi individuali ulteriori rispetto al giudizio analitico e a quello conclusivo.
Il Fatto
L’Università resistente indice una procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, legge n. 240/2010. All’esito della selezione il Consiglio di Facoltà propone i componenti della commissione, il Rettore li nomina con proprio decreto e la commissione indica il candidato maggiormente qualificato; questi viene poi chiamato a ricoprire il ruolo.
Il ricorrente, altro candidato, impugna il decreto rettorale di approvazione degli atti e la chiamata, deducendo vizi nella formazione della commissione, assenza di giudizi individuali e genericità dei criteri di valutazione. Chiede inoltre misura cautelare, respinta con contestuale dimidiazione dei termini; all’udienza pubblica rinuncia a parte dei motivi, mantenendo le doglianze sulla composizione della commissione e sulla formazione dei giudizi di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina comunque tutti i motivi. Sul primo, articolato in quattro profili, il TAR richiama l’art. 8 del Regolamento di ateneo: la commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà, tra professori di prima fascia del medesimo gruppo scientifico-disciplinare, garantendo ove possibile un’equilibrata rappresentanza di donne e uomini. La scelta dei componenti rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo proponente e, secondo consolidata giurisprudenza, è censurabile solo se si ripercuote in danno del candidato.
Quanto alla parità di genere, il Tribunale osserva che le relative disposizioni tutelano chi avrebbe titolo alla nomina, non i concorrenti: la mancanza di componenti femminili non vizia ex se le operazioni, salvo elementi documentati di condotta discriminatoria. Nel caso concreto l’amministrazione ha peraltro allegato la difficoltà di reperire commissarie in possesso dei requisiti richiesti.
Sul profilo dell’asserita vicinanza tra presidente della commissione e vincitore, la censura è definita vaga e indimostrata. Il TAR richiama l’orientamento secondo cui, perché i rapporti personali assumano rilievo, devono essere più saldi di quelli ordinari tra maestro e allievo o tra colleghi di ufficio, concretandosi in un sodalizio professionale stabile e connotato da reciproci interessi economici: solo in tal caso sorge l’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c..
Il secondo motivo è infondato: l’art. 9 del Regolamento e l’art. 6 del Bando richiedono un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, non un giudizio individuale di ogni commissario. Il verbale della commissione dà conto di valutazioni analitiche e comparative dai quali emerge la prevalenza del controinteressato. Il terzo motivo è parimenti infondato: nessuna norma impone alla commissione di integrare i criteri del bando, quando li ritenga sufficientemente specifici, e il ricorrente non ha indicato sotto quali profili la pretesa genericità avrebbe inciso sulla valutazione del suo curriculum. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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