Oneri di urbanizzazione non ripetibili se l’area resta edificabile (Cons. Stato n. 10488 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La causa dell’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle somme di monetizzazione degli standard non risiede nel solo rilascio del titolo edilizio, ma nella più ampia vicenda pianificatorio-programmatoria concordata, di cui il permesso di costruire costituisce l’anello finale. Quando tali somme sono previste in una convenzione urbanistica attuativa di un patto territoriale e trovano il proprio corrispettivo nel vantaggio giuridico ed economico dell’avvenuta attribuzione di edificabilità a suoli in precedenza non edificabili, la mancata realizzazione di parte dell’intervento per scelta unilaterale del privato non legittima la ripetizione pro quota. La perdurante destinazione edificatoria delle aree, sino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo, fonda la permanenza dell’obbligo di dazione assunto in convenzione, con esclusione della condictio indebiti.
Il Fatto
Una società, inserita nell’elenco degli operatori privati del Patto Territoriale OGMA, stipula con il Comune una convenzione urbanistica per l’ampliamento del proprio impianto produttivo. La convenzione si collega a una variante al P.R.G. adottata con procedura semplificata, che riclassifica le aree della società da zona a parco naturale e agricolo forestale a zona produttiva di espansione. La società si impegna a versare oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione, oneri di smaltimento rifiuti e somme per la monetizzazione degli standard, commisurati all’intero ampliamento.
Entro il quinquennio di efficacia della convenzione la società realizza solo circa la metà dell’intervento, pur corrispondendo la totalità delle somme. Dopo interlocuzioni stragiudiziali non proficue e la cancellazione dal registro delle imprese, i soci agiscono per la restituzione della quota corrispondente alla parte non realizzata. Il TAR Lombardia rigetta il ricorso, ritenendo sussistente la giurisdizione amministrativa, non maturata la prescrizione e insussistente il credito nel merito. I soci appellano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale: sottoscrizione del Patto Territoriale, variante parziale al P.R.G., convenzione attuativa e permesso di costruire. In questo quadro la causa della corresponsione delle somme non risiede nel rilascio del titolo edilizio considerato atomisticamente, ma nella convenzione, accordo pubblicistico espressione di una pianificazione concordata, con cui la società ha ottenuto la definitiva edificabilità dei propri suoli.
Il vantaggio giuridico, economico e imprenditoriale dell’ottenimento della destinazione edificatoria, conseguito mediante procedura urbanistica semplificata, costituisce il corrispettivo degli obblighi assunti. La materiale realizzazione dell’ampliamento è centrale e causalmente qualificante nel disegno convenzionale, ma rappresenta un obbligo e non una facoltà del privato.
La Corte richiama il principio per cui le prescrizioni urbanistiche stabilite in una convenzione restano pienamente operanti e vincolanti sino all’approvazione di un nuovo piano attuativo (Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6944). Ne deriva che la destinazione edificatoria delle aree permane, salvo che il Comune torni a disciplinarne l’assetto, circostanza che il Comune nega essere occorsa. All’ultrattività delle previsioni urbanistiche convenzionali corrisponde la perdurante cogenza degli obblighi del privato, compreso quello di dazione.
Quanto all’art. 12 della convenzione, l’obbligo di pagamento è incondizionato e non limitato a specifiche voci. La scelta unilaterale di non dare seguito alla realizzazione degli interventi, cui la società si era impegnata, integrerebbe una modifica dell’accordo che richiederebbe un contrarius actus e verosimilmente violerebbe il Patto Territoriale.
Il credito azionato con la condictio indebiti non sussiste. L’appello è rigettato; la particolarità della questione e l’adempimento integrale delle obbligazioni pubblicistiche di dare giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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