Silenzio Prefettura su permesso soggiorno e termine conclusione procedimento (TAR Emilia-Romagna n. 956 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso di soggiorno decorre dall’istanza idonea a dare inizio al procedimento ai sensi dell’art. 2, l. n. 241 del 1990. Il ricorso avverso il silenzio proposto prima della scadenza del termine fissato dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 è infondato, ma non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso. La riproponibilità del ricorso in caso di perdurante silenzio resta ferma. Il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è confermato se l’istanza è manifestamente infondata e priva della certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero, otteneva il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nell’ambito delle quote decreto flussi e il conseguente visto di ingresso. Il datore di lavoro, tuttavia, si rendeva irreperibile, così che il contratto di soggiorno non veniva sottoscritto presso lo sportello unico per l’immigrazione. Con missiva del 4 gennaio 2024, indirizzata al datore di lavoro e solo per conoscenza alla Prefettura, il difensore sollecitava la definizione della procedura. Solo il 16 settembre 2024 lo straniero si rivolgeva direttamente alla Prefettura chiedendo determinazioni e una convocazione per il completamento della procedura, anche in considerazione della rinuncia tacita del datore di lavoro.

Ritenendo ingiustificata l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso,contestando la stessa esistenza di una istanza di convocazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo nella corretta identificazione dell’atto che segna l’inizio del procedimento. La missiva del 4 gennaio 2024 era rivolta al datore di lavoro e non conteneva una istanza di convocazione né la richiesta di un provvedimento ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998. Solo la missiva del 16 settembre 2024, indirizzata alla Prefettura, integra una domanda idonea a dare inizio al procedimento ex art. 2, l. n. 241 del 1990, in relazione all’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Su questa base il Tribunale applica il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso. Il ricorso risulta notificato il 18 ottobre 2024 e depositato l’8 novembre 2024, quindi prima della scadenza del termine. Da qui l’infondatezza della doglianza, in quanto il silenzio non era ancora qualificabile come inadempimento.

Il Collegio tiene comunque fermo l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione, in relazione all’istanza volta a ottenere un permesso per attesa occupazione. Il rigetto è pertanto pronunciato salva la riproponibilità del ricorso in caso di silenzio perdurante. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Quanto al patrocinio a spese dello Stato, la commissione aveva respinto l’istanza per difetto degli elementi necessari all’accertamento della non manifesta infondatezza e per mancanza della certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente non ha proposto reclamo formale, depositando nuova istanza e deducendo l’impossibilità di ottenere la certificazione. Anche qualificando tale atto come reclamo, il diniego è confermato: il ricorso era evidentemente infondato già ex ante e le ragioni dell’impossibilità non risultano adeguatamente indicate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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