Occupazione sine titulo e azione restitutoria contro l’Amministrazione (TAR Lazio n. 856 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un terreno privato, realizzata per l’esecuzione di un’opera pubblica in assenza di un valido ed efficace titolo ablatorio, configura un illecito permanente che si rinnova di giorno in giorno, con la conseguenza che il proprietario conserva la titolarità del bene e può agire per ottenere la restituzione dell’area e il risarcimento del danno da mancato godimento, senza che possa opporsi alcuna prescrizione. Tale azione non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., che si applica esclusivamente ai giudizi impugnatori di provvedimenti, e non è subordinata alla previa adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. La legittimazione passiva in tali controversie va individuata sulla base del criterio dell’utilizzazione del bene, che può radicarsi in capo a più Amministrazioni, tenute in solido al pagamento del risarcimento. Il danno da mancato godimento, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., è liquidato in via equitativa in una misura pari al 5% annuo del valore venale dell’immobile, rivalutato e maggiorato di interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente, erede di una proprietaria di un terreno, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione dei beni, la loro restituzione, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni. L’occupazione era avvenuta a partire dal 1999, in esecuzione di una delibera della Provincia di Latina, per la realizzazione di un parcheggio e il miglioramento della viabilità a servizio di un istituto di istruzione superiore, a seguito di una scrittura privata di cessione volontaria mai formalizzata né eseguita dal Comune di Minturno.
Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR, qualificando l’atto anche come ricorso autonomo. Le Amministrazioni intimate hanno eccepito la tardività della riassunzione, il proprio difetto di legittimazione passiva e l’irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’intervenuta accessione invertita o per tardivo deposito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della riassunzione del giudizio. Essendo la sentenza declinatoria passata in giudicato il 3 febbraio 2017, il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda, ex art. 59 della l. n. 69/2009, scadeva il 3 maggio 2017. A fronte della notifica del ricorso in data 28 aprile 2017, il deposito dello stesso è avvenuto solo il 26 maggio 2017, oltre il termine, determinando l’estinzione del processo e la mancata conservazione degli effetti della domanda originaria.
Tuttavia, avendo la ricorrente espressamente qualificato l’atto come “ricorso autonomo”, il Tribunale ne ha scrutinato la ricevibilità. Ha così disatteso l’eccezione del Comune secondo cui la proprietaria avrebbe dovuto impugnare l’accessione invertita, affermando che in caso di occupazione illecita e irreversibile trasformazione del fondo, l’illecito è permanente e le aree rimangono nella proprietà del privato che può agire per la restituzione, senza prescrizione. Ha inoltre escluso l’applicabilità del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., in quanto la dimidiazione dei termini si applica solo ai giudizi impugnatori di provvedimenti, non alle controversie risarcitorie e restitutorie.
Nel merito, il Collegio ha accertato la ricorrenza di un’occupazione sine titulo, atteso che l’accordo di cessione volontaria non era stato formalizzato né eseguito. Ha ritenuto correttamente incardinata la domanda nei confronti di entrambe le Amministrazioni, assumendo come criterio rilevante quello della utilizzazione del bene e ravvisando una corresponsabilità del Comune e della Provincia. Ne è conseguito l’obbligo di restituzione dei terreni (nella estensione di mq. 705), previa riduzione in pristino, e la condanna in solido al risarcimento del danno da mancato godimento. Il Tribunale ha infine fissato i criteri di calcolo del risarcimento, pari al 5% annuo del valore venale dell’area per tutto il periodo di occupazione illegittima, con rivalutazione ISTAT e interessi legali.
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Nota della Redazione
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