Verifica di anomalia, onere di rigorosa giustificazione dello scostamento dalle tabelle ministeriali (TAR Sicilia n. 2890 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro non costituiscono parametro assoluto e inderogabile, ma lo scostamento consistente del costo della manodopera impone all’offerente una giustificazione puntuale e rigorosa delle ragioni aziendali che lo sorreggono. Il mero rinvio ai dati storici di assenteismo aziendale non soddisfa tale onere quando l’impresa si è obbligata alla clausola sociale di riassorbimento del personale del gestore uscente: occorre chiarire come quei dati si applichino anche a personale estraneo alla pregressa organizzazione. La mancata quantificazione separata dei costi di formazione, pur genericamente ricompresa tra le spese generali, vizia il giudizio di congruità per difetto di istruttoria, poiché il tempo dedicato alla formazione rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito. La richiesta di misura cautelare personale del pubblico ministero non figura tra i mezzi di prova tassativi del grave illecito professionale, non potendo ammettersi interpretazione analogica.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa indice una gara-ponte per il servizio di ausiliariato, supporto e reception, di importo a base d’asta pari a 20 milioni di euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta dell’aggiudicataria, di 17 milioni di euro, supera la soglia di anomalia e viene sottoposta a verifica; il RUP la ritiene congrua, sostenibile e in linea con le tabelle ministeriali.

La seconda e la terza classificata contestano l’aggiudicazione. La terza graduata agisce anche per ottenere l’accesso alla documentazione di gara, rimasta inizialmente senza riscontro e poi rilasciata solo in parte e con oscuramenti; la seconda classificata impugna gli atti di gara dopo aver ottenuto la documentazione integrale nel corso di altro giudizio. I ricorsi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure della terza graduata, che ha interesse all’esclusione delle prime due. Le doglianze avverso l’ammissione della seconda classificata sono respinte: il progetto di riassorbimento indica 406 dipendenti, dato che supera la questione dell’anzianità semestrale. Quanto agli oneri di sicurezza aziendali, il mero scostamento dalle tabelle non comporta esclusione in assenza di una specifica verifica di congruità, non effettuata; essi vanno distinti dagli oneri da interferenza, predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso.

Respinta l’eccezione di tardività, il Collegio ritiene che il termine decorra dall’ostensione della documentazione: la stazione appaltante non aveva messo a disposizione offerta e giustificazioni, sicché i motivi aggiunti sono tempestivi. Il Giudice esclude poi che la mera richiesta di misura cautelare del pubblico ministero integri il grave illecito professionale: gli elenchi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 sono tassativi e non ammettono interpretazioni estensive, né la riforma dell’art. 291 cod. proc. pen. consente di equiparare la richiesta all’applicazione della misura.

Nel merito, il Collegio conferma che il ribasso sul costo della manodopera è ammesso, purché indicato e sottoposto a verifica. Accoglie però due censure. La prima riguarda i costi di formazione: l’aggiudicataria li ha ricompresi in una macro-voce onnicomprensiva di spese generali, senza quantificarli, mentre il tempo formativo rientra nell’orario e va retribuito (richiamata la Corte di giustizia UE, causa C-909/19). La seconda concerne il tasso di assenteismo: il rinvio ai dati storici non chiarisce come essi si conciliino con la clausola sociale e con l’assorbimento di 406 dipendenti estranei alla pregressa organizzazione, né dimostra la replicabilità del modello (richiamate Cons. Stato n. 3478 del 2021, n. 1652 del 2023 e n. 15601 del 2024).

Ne deriva l’annullamento dell’aggiudicazione e del giudizio di congruità, con obbligo di riedizione della verifica. Il Collegio esclude la sostituzione della discrezionalità amministrativa, richiamando l’orientamento di Cass. Sez. Un. n. 5636 del 2022. È invece infondata la censura sull’apprendistato: il CCNL Multiservizi rapporta numeri e non monte ore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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