La violazione dell’art. 169 d.P.R. n. 495/1992 non esclude l’illecito del passaggio col rosso (Cass. civ. Sez. 2 n. 11768 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale violazione delle disposizioni dell’art. 169 d.P.R. n. 495/1992 in materia di periodi di funzionamento degli impianti semaforici non esclude la configurabilità dell’illecito amministrativo dell’utente della strada che abbia transitato con il segnale rosso, potendo al più determinare una responsabilità dell’autorità amministrativa. La mera erronea indicazione della matricola dell’apparecchio di rilevazione nel verbale di contestazione costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità dell’accertamento, ove risulti comunque individuabile l’apparecchio effettivamente utilizzato, regolarmente omologato e sottoposto a verifica di funzionalità. L’accertamento del passaggio con il rosso, fondato sulla documentazione fotografica prodotta dall’impianto, è sufficiente a superare la presunzione di buona fede dell’opponente ex art. 3, comma 2, legge n. 689/1981.
Il Fatto
A seguito dell’elevazione di un verbale per la violazione dell’art. 146, comma 3, cod. strada, il Prefetto aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento nei confronti di un automobilista, il quale aveva attraversato un incrocio con il semaforo rosso, come rilevato da un impianto automatico. L’opposizione proposta dinanzi al Giudice di pace era stata respinta, così come l’appello avverso tale decisione, con sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto la documentazione fotografica idonea a provare l’infrazione.
Avverso la decisione d’appello, il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, l’erronea indicazione della matricola dell’apparecchio, la mancata prova del rinnovo dell’omologazione, l’erronea esclusione della buona fede e la violazione delle disposizioni sul funzionamento dell’impianto semaforico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, ritenendoli tutti infondati. In relazione alla contestazione relativa alla diversa matricola indicata nella documentazione, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di una mera irregolarità formale, priva di effetti invalidanti, in quanto è rimasto accertato quale fosse l’apparecchio realmente utilizzato, risultando esso regolarmente omologato e sottoposto a verifica di funzionalità.
Quanto alla dedotta mancanza di prova del rinnovo dell’omologazione, il Collegio ha evidenziato come lo strumento di rilevamento fosse stato oggetto di un decreto ministeriale di approvazione ed omologazione, oltre che di certificati di taratura pienamente efficaci, essendo l’infrazione stata rilevata entro l’anno successivo a tali adempimenti.
Con riferimento alla prospettata buona fede del trasgressore, la sentenza impugnata aveva già accertato, attraverso l’esame delle fotografie, la piena visibilità delle lanterne semaforiche e l’assenza di veicoli che potessero ostacolarne l’avvistamento. Tali valutazioni, di natura squisitamente fattuale, non sono sindacabili in sede di legittimità e non consentono di superare la presunzione di colpa stabilita dall’art. 3 legge n. 689/1981.
Infine, in ordine alla dedotta violazione dell’art. 169 d.P.R. n. 495/1992, la Corte ha richiamato il proprio consolidato principio per cui la questione del funzionamento del semaforo in un orario in cui l’apparato avrebbe dovuto essere spento non rileva ai fini della violazione, non essendo controverso che il dispositivo fosse in funzione. La mancata previsione dei periodi di funzionamento può configurare, al più, una responsabilità dell’autorità amministrativa, ma non è in grado di escludere l’illecito amministrativo contestato all’utente della strada.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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