Opposizione di terzo del controinteressato pretermesso e omissione di notifica del ricorso (Cons. Stato n. 4107 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il controinteressato è il soggetto facilmente individuabile dall’atto o dagli atti formali del procedimento, titolare di un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato in via impugnatoria, cioè volto alla conservazione della situazione consolidatasi. La sua mancata evocazione in giudizio integra il presupposto dell’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, c.p.a., insieme al pregiudizio arrecato alla posizione giuridica di cui l’opponente è titolare. La notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato è prescritta a pena di decadenza dall’art. 41, secondo comma, c.p.a.: la sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso. Non può disporsi la rimessione al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio ove il termine di decadenza per l’impugnazione sia ormai decorso e non ricorra un errore scusabile.

Il Fatto

Una società che gestisce un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Piazza di Trevi ha proposto opposizione di terzo avverso la sentenza del Cons. Stato, Sez. V, n. 5015 del 2025. Quella pronuncia, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della sua diretta concorrente e annullato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva confermato il rigetto dell’istanza di occupazione di suolo pubblico a servizio dell’attività di quest’ultima.

L’opponente ha dedotto di essere titolare di una posizione qualificata e incompatibile, esercitando la stessa attività nello stesso tratto stradale e avendo presentato analoga istanza, esaminata contestualmente e rigettata per le stesse ragioni. Non essendo stata evocata nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’iniziativa della concorrente. La società opposta ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’opposizione, sostenendo la posteriorità dell’istanza dell’opponente e l’assenza di un interesse qualificato alla conservazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la tempestività dell’opposizione, soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza della sentenza pregiudizievole. Poiché la sentenza opposta non era stata notificata all’opponente, la conoscenza è stata acquisita con una pronuncia successiva emessa nei suoi confronti, onde il ricorso, notificato il 22 dicembre 2025, è stato ritenuto tempestivo.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la nozione di controinteressato sostanziale sopravvenuto, individuandolo in colui che, pur non indicato nell’atto, acquista tale qualità dopo la notifica del ricorso e nei cui confronti il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.. Ha quindi rilevato che entrambe le società esercitano un interesse legittimo pretensivo analogo, riferito allo stesso tratto stradale: la soddisfazione dell’uno incide sulla soddisfazione dell’altro, in ragione della valutazione complessiva della circolazione e delle condizioni della strada.

Ha aggiunto che il provvedimento impugnato nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta era stato adottato in ottemperanza di misure cautelari emesse in giudizi in cui l’opponente era stata evocata quale controinteressata, su ordine del giudice, dalla stessa concorrente. La posizione assunta in quei giudizi si proietta necessariamente nel successivo, avente ad oggetto il provvedimento conformativo. Il Collegio ha valorizzato anche l’espressa indicazione, nel provvedimento del 9 ottobre 2023, delle misurazioni dello spazio residuo con e senza l’occupazione dell’opponente.

Riconosciuta dunque la qualità di controinteressato pretermesso e la legittimazione all’opposizione, il primo motivo è stato accolto. L’omessa notifica del ricorso introduttivo ad almeno un controinteressato, prescritta a pena di decadenza dall’art. 41, secondo comma, c.p.a., ha determinato l’inammissibilità del ricorso di primo grado. La Corte ha escluso l’errore scusabile, non potendosi rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, essendo ormai decorso il termine per l’impugnazione del provvedimento amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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