Payback dispositivi medici: atti regionali di ripiano meramente esecutivi, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lazio n. 12046 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di payback sui dispositivi medici, l’attività degli enti del Servizio sanitario regionale e delle Regioni, successiva alla certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa, è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica, configurandosi come un mero accertamento matematico-contabile. L’atto regionale o provinciale che individua le aziende fornitrici e determina le quote di ripiano non è, pertanto, espressione di potere autoritativo, ma si inserisce in un rapporto paritetico con il privato. La società fornitrice vanta un pieno diritto soggettivo a contenuto patrimoniale alla corretta determinazione delle somme dovute, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle forniture di dispositivi medici impugnava, con ricorso straordinario poi trasposto innanzi al TAR, la determinazione con cui la Provincia autonoma di Trento aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti (decreti ministeriali di certificazione dello scostamento e linee guida). La ricorrente, che aveva già promosso un distinto ricorso avverso gli atti ministeriali, denunciava plurimi vizi di legittimità e sollevava anche questione di costituzionalità della normativa sul payback.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente circoscritto il perimetro del giudizio, rilevando che l’impugnativa degli atti statuali, già proposta con un precedente ricorso, era stata respinta con autonoma sentenza. Ha quindi escluso la riunione con i giudizi paralleli riguardanti altre Regioni, trattandosi di impugnative di atti di diversi enti territoriali.
Il TAR ha poi valutato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Ha ricostruito il sistema del payback evidenziando che la competenza a fissare i tetti di spesa e a certificarne lo scostamento spetta in via esclusiva allo Stato. L’intervento di Regioni e aziende sanitarie è successivo e ha natura meramente esecutiva, tecnica e contabile: le strutture ricogniscono il fatturato delle singole aziende e le Regioni verificano la coerenza dei dati, compilano l’elenco dei fornitori e richiedono i pagamenti.
Da tale ricostruzione discende la qualificazione della situazione giuridica del fornitore. L’obbligazione di ripiano non è intermediata dall’esercizio di un potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali, applicandosi matematicamente al fatturato una percentuale predeterminata. L’atto regionale, al di là del nomen iuris, non è espressione di potestà autoritativa e si instaura un rapporto paritetico tra amministrazione e privato, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario.
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Nota della Redazione
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