Computo nel comporto delle assenze per malattia non traumatica: l’esclusione vale solo per lesioni da servizio (TAR Sardegna n. 624 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 395/1995, non sono computati ai fini del raggiungimento del periodo massimo di aspettativa per infermità soltanto i periodi di assenza dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio che non comportino inidoneità assoluta. Non ogni malattia dipendente da causa di servizio è scomputabile dal periodo di comporto, ma solo quelle derivanti da eventi traumatici, con onere probatorio a carico del militare. La destinazione a mansioni operative non integra violazione dell’art. 2087 c.c. se gli organi medico-legali hanno certificato l’idoneità al servizio senza riserve. Il ritardo nella comunicazione del raggiungimento del comporto non lede l’affidamento, gravando sul lavoratore l’onere di conoscere la disciplina. La tardiva adozione del provvedimento di aspettativa non viola il diritto di difesa se il militare ha potuto impugnare gli atti.
Il Fatto
Un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, assente per malattia di servizio relativa a patologia alle ginocchia, veniva sottoposto a periodici accertamenti medico-legali che ne certificavano l’inidoneità temporanea. Dopo una visita di controllo, l’Amministrazione gli comunicava di aver raggiunto il periodo massimo di aspettativa di 730 giorni nell’ultimo quinquennio e, successivamente, ne disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità con collocamento in congedo nella riserva. Il militare impugnava gli atti, deducendo l’illegittimo computo delle assenze per malattia professionale nel comporto, la violazione dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica e la lesione dell’affidamento per la tardiva comunicazione. La questione giungeva al TAR Sardegna dopo il rigetto dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha escluso che le assenze per malattia non traumatica dovessero essere scomputate dal computo del periodo di comporto. L’art. 49, comma 3, d.P.R. n. 395/1995 costituisce una deroga limitata e tassativa: il beneficio dell’esclusione spetta solo per i periodi di assenza dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio. La patologia alle ginocchia del ricorrente, non riconducibile a un evento traumatico, non poteva beneficiare dell’esonero, né il militare aveva fornito deduzioni specifiche sul punto.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2087 c.c., il Tribunale ha rilevato che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio non aveva impedito alla C.M.O. di constatare e certificare, al termine di ogni periodo di malattia, l’idoneità al servizio militare senza riserve. In assenza di prescrizioni mediche limitative, l’Amministrazione poteva legittimamente destinare il militare a mansioni operative senza incorrere in responsabilità per omessa tutela dell’integrità psico-fisica.
Sulla dedotta lesione dell’affidamento, la Corte ha osservato che il ritardo nella comunicazione – intervenuta solo dopo la certificazione della posizione in congedo da parte della C.M.O. – non aveva compromesso il diritto di difesa, come dimostrato dalla proposizione del gravame. Il lavoratore, inoltre, è onerato di conoscere la disciplina sul periodo massimo di aspettativa fruibile. Infine, la motivazione degli atti impugnati è stata ritenuta sufficiente, essendo chiare le ragioni della decisione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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