L’ordine di demolizione non può limitarsi a eseguire la sentenza civile (TAR Piemonte n. 1958 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione amministrativa in materia edilizia e la tutela offerta dal giudice civile operano su piani distinti e autonomi. La pubblica amministrazione è tenuta a verificare, nell’interesse pubblico, la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia e l’idoneità del titolo richiesto; il giudice civile interviene invece a tutela dei diritti soggettivi dei terzi, anche a prescindere dal titolo edilizio. L’ordine di ripristino del giudice civile non necessita di attuazione o recepimento da parte del Comune. È pertanto illegittima l’ordinanza di demolizione che si limiti a eseguire la decisione del giudice civile, senza accertare la non conformità urbanistico-edilizia dell’opera né l’inidoneità della CILA a legittimarla, e senza motivare sul superamento della precedente determinazione che aveva riconosciuto efficacia sanante alla comunicazione.
Il Fatto
Il ricorrente acquista nel 2013 dal Comune di Torino, tramite asta pubblica, un’unità immobiliare in edificio condominiale, già dotata di un’apertura su una parete esterna. Successivamente realizza una seconda e più piccola apertura nella stessa parete, per dare luce a un secondo servizio igienico, informandone l’assemblea condominiale.
Dopo esposti e sopralluogo della polizia municipale, presenta una CILA per lavori in corso di esecuzione e paga la sanzione in misura ridotta. Il Comune ritiene dovuta la sanzione piena, richiede il conguaglio e, a fronte del pagamento, conferma l’archiviazione del procedimento. Il Condominio ottiene però dal Tribunale di Torino la condanna alla rimozione dell’apertura, per assenza di autorizzazione condominiale e alterazione del decoro. Il Comune avvia allora un nuovo procedimento e adotta l’ordinanza di demolizione impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’ordinanza contesta la apertura di una luce sul fronte cieco senza autorizzazione del condominio e ne ingiunge il ripristino ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ma la motivazione fa esclusivo riferimento alla sentenza civile di primo grado. Il provvedimento non contiene alcun accertamento sulla non conformità urbanistico-edilizia dell’opera.
I due piani, ribadisce il TAR, restano distinti: il Comune verifica la conformità alla disciplina edilizia e l’esistenza del titolo; il giudice civile tutela i diritti soggettivi dei terzi. L’ordine di ripristino civile non richiede recepimento amministrativo (richiamati Cons. Stato, Sez. IV, n. 4349 del 2025 e C.G.A.R.S. n. 392 del 2023).
Accolto anche il secondo motivo. Il Comune aveva già riconosciuto alla CILA del 2017 efficacia sanante, aveva applicato l’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e aveva archiviato il procedimento. Tali atti non sono stati annullati e la nuova ordinanza non motiva sul loro superamento né sull’affidamento ingenerato nel ricorrente.
Il Collegio precisa che l’orientamento sulla non necessità di autotutela presuppone una CILA rimasta priva di determinazioni comunali. Qui il Comune si era pronunciato favorevolmente, esercitando già il potere di vigilanza. Inoltre, se l’intervento rientra nel perimetro della CILA, resta solo il potere sanzionatorio; se richiedeva SCIA o permesso di costruire, la CILA è inidonea e il Comune può reprimere l’abuso. Nella specie non è contestata la necessità di un titolo diverso né la non conformità urbanistica: si pone solo un problema di legittimazione del dichiarante. Questione che, per un intervento liberalizzato, degrada a mera questione privatistica rimessa al giudice ordinario.
Assorbita la terza doglianza, il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.