Risarcimento per tardivo rilascio certificato agibilità e compensatio lucri cum damno (TAR Lombardia n. 588 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, in violazione di una clausola della convenzione di lottizzazione, omette o ritarda il rilascio del certificato di agibilità dovuto per contratto risponde del danno patrimoniale subito dal privato, ivi compresa la mancata conclusione di trattative di vendita dell’immobile ormai mature. La responsabilità ha natura contrattuale: il creditore prova la fonte del diritto e l’inadempimento, mentre il debitore è onerato della prova del fatto estintivo. Nel liquidare il pregiudizio, il giudice applica la compensatio lucri cum damno, detraendo i canoni di locazione percepiti nelle more, perché la messa a reddito del bene non venduto è conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Sono invece esclusi i danni riconducibili a una causa autonoma, come le sanzioni tributarie correlate a una preesistente difficoltà economica del danneggiato.
Il Fatto
Con ricorso notificato nell’agosto 2022 la società attuatrice di un piano di lottizzazione ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dal mancato tempestivo rilascio del certificato di agibilità di un capannone. L’inadempimento era già stato accertato con una precedente sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che aveva condannato l’Ente al rilascio del certificato in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della convenzione urbanistica.
La società, in difficoltà economica e in procedura di ristrutturazione del debito, aveva ricevuto una proposta irrevocabile di acquisto dell’immobile per un importo rilevante. L’acquirente aveva subordinato il perfezionamento dell’operazione alla disponibilità del certificato di agibilità; di fronte al perdurante rifiuto comunale, le trattative si sono interrotte nel novembre 2017. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità e l’intempestività della domanda, contestando nel merito la sussistenza del danno e del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la tempestività del ricorso. La controversia ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo nascente da una convenzione accessiva a un piano di lottizzazione, riconducibile alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, e lett. f), cod. proc. amm., letto con l’art. 30, comma 6, cod. proc. amm. Il danno da inadempimento contrattuale si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ. decorrente dall’evento lesivo.
Passando al merito, il Collegio qualifica la responsabilità come contrattuale. In tema di prova, richiamando l’art. 1218 cod. civ., onera il creditore alla sola dimostrazione della fonte del diritto e all’allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. Per il danno patrimoniale, tuttavia, resta fermo l’onere della piena prova a carico del ricorrente, senza che possa operarsi il metodo acquisitivo o la valutazione equitativa in mancanza di allegazioni precise. Da qui il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla difesa comunale. Quanto alla prevedibilità, si osserva che per un operatore immobiliare ogni impedimento alla commerciabilità del bene è potenzialmente foriero di danno.
Sul nesso causale, il Tribunale ritiene provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che il rifiuto del certificato sia stato l’unico elemento a determinare l’interruzione delle trattative, ormai pressoché concluse e avallate dai creditori e dal soggetto finanziatore. Non si ravvisa alcun errore scusabile in capo al Comune, stante l’intervenuto collaudo delle opere e l’esplicita previsione convenzionale disattesa.
Venendo alla quantificazione, il Collegio liquida il danno da mancata vendita rivalutando il prezzo offerto e detraendo il prezzo di realizzo, per poi applicare la compensatio lucri cum damno e scomputare i canoni di locazione percepiti nel periodo intermedio. L’inadempimento, si precisa, è presupposto giuridicamente rilevante della messa a reddito del bene. Il danno da anticipata risoluzione del contratto di locazione è ridotto per la componente transattiva. Le sanzioni e gli interessi tributari sono invece esclusi, perché riconducibili a una causa autonoma e preesistente. Il Comune è quindi condannato al pagamento della somma risultante, oltre interessi legali dalla proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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