Ordine di demolizione tra pertinenza urbanistica e valutazione unitaria dell’abuso (TAR Sicilia n. 4069 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia riguarda soltanto opere di modestissima entità, accessorie e coessenziali all’opera principale, non autonomamente utilizzabili sotto il profilo economico e funzionale. Un manufatto di non modesta consistenza, che aggiunga un organismo ulteriore all’immobile principale e insista su area diversa, non è pertinenza e richiede il permesso di costruire. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non impone all’amministrazione di verificare, prima di emanarlo, l’impossibilità di ripristino o il pregiudizio per la parte conforme: tali valutazioni appartengono alla fase esecutiva, su iniziativa e prova del privato. L’abuso si valuta in visione complessiva, senza atomizzazione dei singoli interventi, e il mero decorso del tempo non genera alcun affidamento tutelabile.
Il Fatto
Un privato acquista nel 1982 un fabbricato di remota costruzione e, in epoca anteriore al formale acquisto, esegue un intervento di conservazione realizzando un portico a copertura della terrazza. Nel 1986 presenta istanza di condono, definita con diniego solo ventuno anni dopo, fondato sul fatto che le opere ricadono nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia ex art. 15, lett. a), L.R. n. 78/1976.
Il diniego viene impugnato senza successo davanti al TAR, con sentenza appellata e ancora sub iudice. Nelle more il Comune adotta l’ordinanza di demolizione delle opere abusive. Il ricorrente la impugna, deducendo la natura pertinenziale dei manufatti, il pregiudizio derivante dall’esecuzione e il difetto di motivazione. Nelle more del giudizio il ricorrente decede e gli eredi riassumono la causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, motivata dall’attesa di un’eventuale normativa regionale di semplificazione: l’ordinamento non riconosce alle parti un diritto al differimento della decisione e l’eventualità, incerta nell’an e nel quando, non integra le gravi ragioni richieste. Nel merito, i primi motivi sono inammissibili perché censurano vizi propri del presupposto diniego di sanatoria, già oggetto di giudizio definito: l’ordine di demolizione ne costituisce mera applicazione.
Quanto alla pertinenza, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui essa si desume dall’impossibilità di autonoma utilizzazione rispetto al bene principale. La giurisprudenza amministrativa ammette la qualifica solo per opere di modestissima entità e accessorie, non per manufatti che, per dimensioni e funzione, presentino autonomia e consentano una distinta utilizzazione economica (C.G.A.R.S., Ad. Sez. Riun., n. 301 del 2021; C.G.A.R.S., sez. giur., n. 64 del 2021). Nel caso concreto si tratta di un ampliamento di 52,31 mq, costituito da patio in muratura con solaio in latero-cemento, soprastante terrazzo e scala d’accesso: entità non modesta, che aggiunge un organismo ulteriore all’edificio.
Il settimo motivo è infondato. Dagli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001 si ricava che la possibilità di non eseguire la demolizione, per impossibilità di ripristino o pregiudizio alla parte conforme, va valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ingiunzione. La norma sostitutiva ha valore eccezionale e derogatorio: l’amministrazione non deve accertarla prima, incombendo sul privato la prova rigorosa dell’obiettiva impossibilità di ottemperare.
L’ottavo motivo è parimenti infondato. La misura ripristinatoria è sorretta da motivazione adeguata quando descrive compiutamente le opere e indica le violazioni e la norma applicata (art. 31 d.P.R. n. 380/2001). L’abuso, peraltro, va valutato in visione unitaria (Cons. Stato, sez. VI, n. 8848 del 2022). Sulla data di realizzazione grava sul privato l’onere della prova, non assolto. Il tempo non legittima la situazione abusiva né ingenera affidamento, trattandosi di attività volontaria contra legem. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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