Ordine di demolizione, natura vincolata e irrilevanza del tempo trascorso (TAR Toscana n. 452 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di potere vincolato: il suo esercizio non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico perseguito, che è già tipizzato dal legislatore, e il carattere risalente dell’abuso non integra una deroga a tale regola. Il carattere precario del manufatto va accertato in senso funzionale, ossia in relazione all’esigenza temporanea che ne giustifica la realizzazione, e non in senso strutturale. La mancata attivazione degli istituti partecipativi non determina l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori edilizi a carattere vincolato. L’atto amministrativo redatto in formato digitale nativo non è nullo per assenza di sottoscrizione, quando la paternità dell’atto è ricavabile aliunde senza indizi contrari.

Il Fatto

La società ricorrente riceveva notifica, il 29 maggio 2019, di un’ordinanza dirigenziale del Comune di Cascina che ingiungeva la demolizione di alcune opere realizzate su un terreno in località Zambra: un capanno in lamiera ad uso deposito attrezzi, una struttura prefabbricata ad uso ufficio, una gabbia in ferro ad uso canile, una baracca di cantiere e una pavimentazione asfaltata estesa su circa metà del terreno.

La società proponeva dapprima ricorso straordinario al Capo dello Stato, cui il Comune faceva opposizione; indi traspon唯va il gravame davanti al TAR Toscana, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e, per quanto occorresse, delle previsioni del regolamento urbanistico che qualificavano l’area come agricola di valenza ambientale.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina il profilo della sottoscrizione dell’atto. La copia cartacea notificata non recava sottoscrizione digitale né attestazione di conformità all’originale informatico. Il TAR respinge la censura richiamando l’orientamento secondo cui la sottoscrizione è solo una delle modalità di individuazione dell’autore della scrittura, e la paternità può ricavarsi aliunde quando l’atto sia inequivocabilmente attribuibile ai soggetti in esso individuati, senza indizi contrari (T.A.R. Lazio, sez. I, n. 595 del 2021).

Quanto alla pretesa perdita della vocazione agricola del terreno, il Tribunale rileva l’irricevibilità della censura, perché rivolta contro una disposizione urbanistica di zonizzazione immediatamente lesiva e tardivamente impugnata (T.A.R. Campania, sez. V, n. 5117 del 2023). Nel merito la ritiene inammissibile per difetto di interesse: anche ove le opere fossero urbanisticamente conformi, resterebbero prive di valido titolo edilizio e ugualmente assoggettabili a sanzione ripristinatoria.

Sul richiamo al glossario dell’edilizia libera di cui al D.M. 2 marzo 2018, il TAR osserva che in Toscana l’elenco delle opere rientranti in tale categoria è contenuto negli artt. 136 e 137 della L.R.T. 65/2014, che non includono tettoie o strutture prefabbricate; i ricoveri per animali vi rientrano solo se pertinenziali ad unità abitative e di dimensioni contenute. Le stesse norme non contemplano la realizzazione di strade o piazzali asfaltati.

Il carattere precario dei manufatti è escluso: la precarietà non è strutturale ma funzionale, correlata a esigenze temporanee che nella specie vanno negate per la risalente presenza delle opere. Sul lungo tempo trascorso tra realizzazione e ordine di demolizione, la Adunanza plenaria n. 9/2017 ha chiarito che il carattere risalente dell’abuso non deroga alla regola del potere vincolato, che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico. Infine, la mancata partecipazione al procedimento del proprietario dell’area non è causa di annullabilità dei provvedimenti sanzionatori vincolati (Cons. Stato, sez. VII, n. 1880 del 2023).

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in Euro 3.500 oltre IVA e c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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