Natura tributaria della TIA-1, IVA esclusa dal prezzo di cessione dei crediti (TAR Toscana n. 453 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La tariffa di igiene ambientale disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (c.d. TIA-1) ha natura tributaria e non è assoggettabile ad IVA, poiché l’imposta non può colpire un tributo. Ne deriva la legittimità della delibera dell’Autorità d’ambito che, nel quantificare il prezzo di cessione dei crediti TIA non riscossi dal gestore uscente, esclude la quota IVA relativa alle fatture non incassate. La distinzione tra TIA-1 e TIA-2 è ontologica: solo la seconda, di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, costituisce corrispettivo privatistico assoggettabile ad IVA. Il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1224, comma 2, cod. civ. presuppone l’imputabilità del ritardo al debitore effettivo e non opera in via automatica a carico di un terzo estraneo alla mora.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva il servizio di gestione dei rifiuti urbani in forza di contratto scaduto al 31.12.2013; dal 1° gennaio 2014 il servizio è passato al nuovo gestore unico. Gli atti di gara prevedevano l’acquisizione obbligatoria, da parte del gestore entrante, dei crediti TIA che il gestore uscente era titolato a richiedere all’utenza e che non aveva riscosso, demandando all’ATO la determinazione del prezzo di cessione.
L’ATO ha adottato una serie di delibere che, tra gli indirizzi impartiti, escludevano l’applicazione dell’IVA sul corrispettivo di cessione dei crediti TIA-1 e prevedevano il solo interesse legale in luogo di quello moratorio. La società ha impugnato tali atti con ricorso e successivi motivi aggiunti, dolendosi della mancata inclusione dell’IVA nel prezzo e del mancato riconoscimento degli interessi moratori. Il TAR aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato ha riformato la decisione rimettendo la causa al giudice di primo grado, davanti al quale la ricorrente ha riassunto il giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ATO: la delibera n. 18/2017, pur di valore programmatico, costituisce atto presupposto delle successive delibere che quantificano il prezzo e incidono sulla posizione giuridica della ricorrente.
Nel merito, il primo nucleo di censure riguarda l’esclusione dell’IVA dal prezzo di cessione dei crediti TIA-1. Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra le due tariffe: la TIA-1, disciplinata dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, ha natura tributaria, come affermato dalla Corte costituzionale n. 238 del 2009 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 5078 del 2016. Da tale natura deriva l’inapplicabilità dell’IVA, non potendosi applicare un’imposta su un tributo. Solo la TIA-2, di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ha natura di corrispettivo privatistico e sconta l’IVA, come chiarito dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 19296 del 2019, n. 16332 del 2018).
Il Collegio esclude che il richiamo al punto 127 sexiesdecies della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972 possa fondare la pretesa: la disposizione va letta in chiave sistematica e riguarda prestazioni di valore corrispettivo, non l’imposizione su un tributo. Quanto all’affidamento, la perdurante incertezza interpretativa sulla natura della TIA-1 esclude la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile. Né l’allegato C5 della lex specialis di gara esprime una volontà univoca di includere l’IVA sulla TIA-1. La pretesa disparità di trattamento e il danno da anticipazione dell’IVA non assurgono a sintomo di eccesso di potere, residuando eventuali rimedi ripristinatori verso l’erario.
Il secondo nucleo concerne gli interessi moratori. La ricorrente lamenta il colpevole ritardo dell’ATO nel quantificare il prezzo. Il Collegio osserva che la giurisprudenza richiamata riconosce la quantificazione presuntiva del maggior danno, ma non sancisce alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi moratori. Il loro presupposto è l’imputabilità del ritardo al debitore, che nel caso di specie è un terzo estraneo alla mora: gli effetti del riconoscimento ricadrebbero sul gestore unico, non responsabile del ritardo dell’ATO. Non si configura quindi violazione dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.
Infine, la domanda di accertamento del credito avanzata nella memoria è dichiarata inammissibile: anche nella giurisdizione esclusiva, a fronte di atti autoritativi sono configurabili posizioni di interesse legittimo, azionabili solo mediante impugnazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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