Ottemperanza al titolo del giudice del lavoro e obbligo di erogazione del controvalore pecuniario (TAR Campania n. 5639 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di un provvedimento esecutivo del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina un commissario ad acta. Ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il contegno omissivo dell’amministrazione non può essere invocato a proprio vantaggio per sottrarsi all’adempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Un docente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo con cui il giudice del lavoro ha accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un anno scolastico. Il titolo è divenuto definitivo per mancata impugnazione ed è stato munito di decreto di esecutorietà.
Il ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento di quanto dovuto, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce e resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali dell’azione e li ritiene integrati. È rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3 del medesimo codice. La verifica investe poi il requisito sostanziale dell’inerzia.
Il titolo risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente il 24.10.2025. Da quella data è decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento. Ne deriva la declaratoria dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta quindi il nodo della fruizione ormai impossibile del beneficio nella forma specifica. Poiché la sentenza ottemperanda fissa un termine di due anni dalla pubblicazione per l’utilizzo della carta, il decorso di quel termine non estingue l’obbligo. L’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria.
La soluzione si fonda su un argomento di imputazione soggettiva. Il mancato rispetto del limite temporale non dipende dal ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, la quale non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impedisce di trasformare l’inerzia dell’obbligato in causa di liberazione.
Il Collegio nomina pertanto un commissario ad acta sin da ora, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La carenza di fondi o di cassa non è causa legittima di impedimento, dovendo l’organo straordinario attivare ogni iniziativa necessaria al pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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