Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 5704 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi al giudicato. Il ricorso è fondato quando risultano dimostrati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione provi l’adempimento, secondo l’onere di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a.. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche quando l’esecuzione del giudicato consiste nel pagamento di una somma di denaro e si cumula con gli interessi dovuti in base al titolo, avendo funzione sanzionatoria e non risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola primaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione Lavoro e Previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, per gli anni di servizio prestati. La sentenza n. 1075/2022, pubblicata il 14 luglio 2022, aveva riconosciuto in suo favore la somma di € 4.564,9, oltre interessi dalla domanda e spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria il 27 ottobre 2022, e notificata la sentenza in forma esecutiva al Ministero, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione della condanna e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., secondo cui l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
I presupposti dell’accoglimento vengono verificati in modo analitico. La sentenza azionata è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.. La stessa, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione ed è decorso il termine di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima della notifica del ricorso. Infine, il Ministero non ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo, come era suo onere ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.
Il TAR dichiara quindi l’obbligo del Ministero di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, corrispondendo le somme dovute con gli accessori secondo i parametri fissati nel titolo. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della perdurante inerzia.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ne afferma l’applicabilità anche all’esecuzione del giudicato consistente nel pagamento di una somma di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2014. Non emergono ragioni ostative né profili di manifesta iniquità, neppure in mancanza di deduzioni specifiche del Ministero. La penalità è determinata in una somma pari agli interessi legali sulla sorte capitale oggetto di condanna per ogni giorno di ritardo, cumulandosi con gli interessi già dovuti in base al titolo per la sua funzione sanzionatoria, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, se anteriore, fino all’insediamento del commissario, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, sez. IV, n. 5014 del 2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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