Proroga delle concessioni demaniali marittime: il TAR Abruzzo annulla la delibera comunale che subordina le gare alla pianificazione (TAR Abruzzo n. 217 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è legittimata ad agire, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, anche avverso atti di indirizzo privi di rilevanza esterna che si pongano in violazione delle norme a tutela della concorrenza. Le proroghe legali delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto contrastanti con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, devono essere disapplicate dalla pubblica amministrazione, la quale non può subordinarne l’indizione delle procedure selettive all’approvazione di atti di pianificazione urbanistica o all’emanazione di decreti ministeriali attuativi. La mancata definizione degli indennizzi per i concessionari uscenti non giustifica il differimento dell’avvio delle gare.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, esercitando i poteri di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/1990, ha impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 2023, con cui l’ente ha preso atto della proroga delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2024. Con successivi motivi aggiunti, l’Autorità ha contestato la deliberazione n. 208 del 2025 che, pur invitando all’espletamento delle gare, ne subordinava l’avvio alla definitiva approvazione del Piano Demaniale Marittimo Comunale e del Piano di Assetto Naturalistico, fissando il termine per l’indizione al 30.09.2027. Il Comune si è costituito eccependo la natura di mero indirizzo degli atti impugnati e la legittimità del rinvio delle procedure selettive.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la legittimazione ad agire dell’AGCM, rilevando che la disposizione normativa le conferisce una peculiare legittimazione contro qualunque atto idoneo a determinare un’ingiustificata restrizione della concorrenza, comprensiva del potere di impugnare anche gli atti di mero indirizzo in funzione di una tutela efficace dell’interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza successiva, secondo cui l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE ha natura self-executing e impone la disapplicazione della normativa nazionale che dispone la proroga automatica delle concessioni. Le disposizioni legislative di proroga, inclusa quella recata dal D.L. n. 131/2024, sono state ritenute in contrasto con l’ordinamento europeo e, pertanto, non applicabili né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Il TAR ha stigmatizzato la scelta del Comune di aver subordinato l’avvio delle procedure selettive alla futura approvazione degli strumenti di pianificazione demaniale e naturalistica, evidenziando come la giurisprudenza abbia ripetutamente escluso che la mancata adozione dei Piani comunali possa giustificare la sospensione generalizzata delle gare. La necessità di attendere l’emanazione dei decreti ministeriali per la quantificazione degli indennizzi ai concessionari uscenti non costituisce, ugualmente, valido motivo di rinvio, atteso che la stessa legge prevede che la mancata adozione del decreto non giustifichi il mancato avvio della procedura di affidamento.
Il Tribunale ha, infine, accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati e accertando l’obbligo del Comune di indire senza ulteriore dilazione procedure selettive trasparenti e non discriminatorie per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.